27 settembre 2011

Downgrading delle lavoratrici madri

Possibile il demansionamento se è l’extrema ratio per conservare il posto

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa. La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva in risposta alla richiesta di interpello avanzata da parte dei consulenti del lavoro (n. 39/2011), stabilisce che è lecito il patto di demansionamento tra impresa e lavoratrice madre se finalizzata alla conservazione del posto di lavoro, ma solo se non sussistono soluzioni alternative a preservare l’occupazione. Per quanto concerne la decurtazione della retribuzione, invece, la Direzione in questione stabilisce che occorre il decorso del periodo di vigenza del divieto di licenziamento per maternità.

I due quesiti. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione in questione in merito ad un duplice ordine di questioni, ovvero: precisazioni circa le modalità di esercizio del diritto delle lavoratrice al rientro e alla conservazione del posto di lavoro e la possibilità di fruire del contributo di solidarietà da parte dell’azienda in caso di soppressione del reparto cui era addetto il lavoratore in solidarietà.

Risposta del Ministero al primo quesito. Nell’interpello n. 39/2011 in commento, il Ministero per rispondere al primo quesito fa espressamente riferimento alla normativa e l’indirizzo della giurisprudenza in materia di demansionamento (art. 2103) per spiegare che, solo in via d’eccezione le parti possono pattuire una diminuzione della retribuzione nel corso del rapporto di lavoro, laddove questo rappresenti l’extrema ratio per la salvaguardia del posto di lavoro. Nel rispondere al quesito, il Ministero considera lecito il patto di demansionamento sottoscritto tra il datore e la lavoratrice madre, rientrante in servizio in epoca antecedente al compimento di un anno di età del bambino. Tuttavia, aggiunge, occorre verificare che il contesto aziendale sia tale che, per fondate e comprovabili esigenze tecniche, organizzative e produttive o di riduzione di costi, non sussistano alternative diverse per garantire la conservazione del posto di lavoro e per consentire aliunde l’esercizio delle mansioni. Invece, secondo il Ministero, non appare invece lecito, finché dura il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, che dalla soluzione innanzi prospettata consegua anche la decurtazione della retribuzione, in quanto tale soluzione appare in contrasto con la finalità della norma che comunque preclude il recesso datoriale anche nelle ipotesi di soppressione del posto di lavoro (a meno che non si verifichi la cessazione dell’attività dell’azienda).

Risposta del Ministero al secondo quesito. In risposta al secondo quesito, il Ministero chiarisce che qualora l’azienda dovesse adottare, in extrema ratio, il provvedimento di licenziamento nei confronti di alcuni lavoratori in solidarietà per soppressione della funzione, ciò potrebbe comportare il venir meno dell’erogazione dei benefici.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy