Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Niente esonero contributivo per il datore di lavoro che ha assunto in precedenza a tempo indeterminato un lavoratore per il quale si è già fruito dell’esonero contributivo della L. n. 208/2015 ovvero della L. n. 190/2014, e ora intende riassumerlo. Al contrario, l’esonero può essere legittimamente fruito qualora l’assunzione riguardi un lavoratore che ha già consentito di fruire dell’esonero ad un diverso datore di lavoro.
Il chiarimento è contenuto nel Parere n. 2/2016 della Fondazione Studi CdL.
Sgravio biennale – La Legge di Stabilità 2016 ha riproposto, sebbene in misura e durata diverse, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La durata dell’agevolazione è fissata in un biennio e decorre dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, la quale deve avvenire tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.
L’incentivo, introdotto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1, commi 178 -181, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma non superiore a € 3.250 su base annua, con eccezione:
Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione di legge, va da sé che lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.
Conclusioni CdL – Pertanto, l’esonero 2016, così come quello del 2015, è precluso solo se il datore di lavoro assume il medesimo lavoratore a distanza di tempo, rispettando le altre condizioni di legge, con riferimento al quale però nella precedente assunzione aveva già usufruito di un esonero contributivo (indipendentemente, se riferito al 2015 o al 2016), ovvero ne abbia usufruito presso una società a lui riconducibile anche per interposta persona.
Al contrario, l’esonero può essere legittimamente fruito anche qualora l’assunzione riguardi un lavoratore che ha già consentito di fruire dell’esonero ad un diverso datore di lavoro.