20 aprile 2016

Esonero biennale: escluso se il datore riassume un lavoratore agevolabile

Se il lavoratore è stato assunto con la Legge 190 e ora il medesimo datore di lavoro intende riassumerlo, l’INPS blocca l’agevolazione

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Niente esonero contributivo per il datore di lavoro che ha assunto in precedenza a tempo indeterminato un lavoratore per il quale si è già fruito dell’esonero contributivo della L. n. 208/2015 ovvero della L. n. 190/2014, e ora intende riassumerlo. Al contrario, l’esonero può essere legittimamente fruito qualora l’assunzione riguardi un lavoratore che ha già consentito di fruire dell’esonero ad un diverso datore di lavoro.

Il chiarimento è contenuto nel Parere n. 2/2016 della Fondazione Studi CdL.

Sgravio biennale – La Legge di Stabilità 2016 ha riproposto, sebbene in misura e durata diverse, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La durata dell’agevolazione è fissata in un biennio e decorre dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore, la quale deve avvenire tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.

L’incentivo, introdotto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1, commi 178 -181, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma non superiore a € 3.250 su base annua, con eccezione:
  • dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • del contributo al “fondo per l’erogazione dei lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 C.c.” ove dovuto;
  • del contributo di finanziamento, quando dovuto, ai fondi di solidarietà previsti dal D.Lgs. n. 148/2015;
  • del contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
  • del contributo, nella misura dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • del contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • del contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

Le condizioni – L’esonero biennale, ricalcando sostanzialmente quello dello scorso anno, presenta le stesse condizioni di accesso della L. n. 190/2014, con alcune eccezioni. Infatti, tra i vincoli introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo biennale è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
  • il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (1.10.2015-31.12.2015), non deve essere stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 C.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Fin qui niente di nuovo rispetto allo scorso anno. Ma alla lettera c) della Circolare INPS n. 57/2016 viene espressamente stabilito che il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 118, della Legge n. 190/2014. Difatti, in forza delle previsioni del più volte citato comma 178, “L’esonero […] non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.

Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione di legge, va da sé che lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.

Conclusioni CdL – Pertanto, l’esonero 2016, così come quello del 2015, è precluso solo se il datore di lavoro assume il medesimo lavoratore a distanza di tempo, rispettando le altre condizioni di legge, con riferimento al quale però nella precedente assunzione aveva già usufruito di un esonero contributivo (indipendentemente, se riferito al 2015 o al 2016), ovvero ne abbia usufruito presso una società a lui riconducibile anche per interposta persona.

Al contrario, l’esonero può essere legittimamente fruito anche qualora l’assunzione riguardi un lavoratore che ha già consentito di fruire dell’esonero ad un diverso datore di lavoro.
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