Premessa – Con l’avvicinarsi del mese di agosto, che corrisponde per molti lavoratori con il periodo delle tanto attese ferie estive, possono sorgere alcuni problemi pratici, specie nel caso in cui si trovino a coincidere un periodo di ferie e un evento di malattia. Tale ipotesi va gestita diversamente a seconda se l’evento di malattia inizia prima o dopo il periodo di ferie individuali concordati con il datore di lavoro: nel primo caso, il lavoratore va considerato normalmente in malattia e inizierà le ferie solo al termine della prognosi; più complessa è, invece, la situazione in cui il lavoratore parta regolarmente per le proprie vacanze e poi si ammali. Come ci si deve comportare in questa situazione?
La giurisprudenza - Per dare una risposta alla suddetta domanda è possibile rifarsi innanzitutto alla giurisprudenza. Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 616/1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 del codice civile (diritto del lavoratore a un periodo annuale di ferie retribuite) nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso. Al riguardo, va segnalato come il giudice - pur se con riguardo alle cure idrotermali - ha affermato che l'effetto sospensivo delle ferie è riconosciuto quando, in ragione della specificità e/o gravità della manifestazione morbosa e/o altresì delle modalità del trattamento terapeutico o riabilitativo, l'essenziale funzione delle ferie possa dirsi in concreto pregiudicata. Gli Ermellini, quindi, avevano demandato al legislatore e/o alla contrattazione collettiva il compito di stabilire specificamente i casi o i criteri in base ai quali l'effetto di sospensione delle ferie potesse essere in concreto affermato, nonché le modalità dei relativi. Tale intervento, però, non è mai avvenuto. Successivamente, con l’evolversi della giurisprudenza, si è arrivati all’affermazione del principio secondo il quale l'effetto sospensivo della malattia insorta durante il godimento di un periodo di ferie non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l'individuazione delle quali occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati, e alla loro effettiva incompatibilità con l'essenziale funzione di riposo e recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie.
Comunicazione stato di malattia – Condizione necessaria affinché avvenga la conversione dell'assenza per ferie in malattia, è la preventiva comunicazione dello stato di malattia al datore di lavoro; inoltre, la sospensione delle ferie non interviene se lo stato di malattia non pregiudica la finalità delle stesse. Tale situazione deve essere provata dal datore di lavoro attraverso i previsti controlli sanitari mediante richiesta all'INPS: nella richiesta dovrà essere specificato che il controllo è mirato a verificare se lo stato di malattia è tale da consentire la sospensione delle ferie.
Decorrenza ferie sospese – Infine, è bene precisare che la sospensione delle ferie decorre dalla data in cui il datore medesimo ne viene a conoscenza (tramite certificato medico) e non dal primo giorno di malattia.
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