Premessa – Semaforo verde per la prima tranche di diposizioni previste dal “Jobs act”. Infatti, giovedì scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto annunciato D.L. n. 34/2014, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”. Il decreto legge, entrato in vigore dal 21 marzo 2014, contiene importanti novità in materia di flessibilità in entrata; ed in particolare: sul contratto a termine, apprendistato, Durc e contratti di solidarietà. Parte così il graduale abbandono alle rigidità introdotte dalla riforma Fornero (L. n. 92/2012). Vediamoli nel dettaglio.
Contratti a termine – La prima novità da segnalare in merito al contratto a termine è l’eliminazione della c.d. “causale” (che giustifica l’instaurazione del rapporto di lavoro), indipendentemente se si tratta di primo contratto, nel limite di durata massima di 36 mesi (3 anni). Ricordiamo che fino al 20 marzo 2014 tale possibilità era concessa solo per il primo contratto di lavoro a tempo determinato, senza la possibilità di proroga, per una durata massima di 12 mesi. Altra novità riguarda la disciplina della proroga. Infatti, la possibilità di prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino a un massimo di 8 volte nei 36 mesi. Unica condizione da rispettare è che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato. Ciò detto, l’azienda non può sempre e comunque ricorrere a tale istituto, questi ultimi infatti sono soggetti a un limite di assunzione introdotto dallo stesso Jobs act. In pratica, ciascun datore di lavoro può stipulare solo il 20% di contratti a termine rispetto al proprio organico complessivo. Per quanto concerne le realtà imprenditoriali più piccole, il Ministero del Lavoro conferma per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti la possibilità di poter comunque stipulare un contratto a termine. Nel dettaglio, le aziende con organico fino a 5 dipendenti potranno avere un solo rapporto a termine; quelli da 6 a 12 dipendenti due dipendenti a termine; mentre quelli con organico maggiore il 20%.
Apprendistato – Sul fronte apprendistato, va segnalata innanzitutto l’eliminazione dell’obbligo della forma scritta per la redazione del piano formativo individuale (PFI); obbligo che rimane ora solo per il contratto e per il patto di prova. Ad essere modificate sono anche le condizioni previste per l’assunzione, attraverso l’eliminazione dell’obbligo di stabilizzazione dei contratti già scaduti al momento della nuova assunzione. Finora, prima di poter assumere nuovi apprendisti, era previsto che il datore di lavoro che occupa più di nove lavoratori doveva aver confermato almeno il 50% dei contratti scaduti nei 36 mesi precedenti. Tuttavia, fino al 18 luglio 2015 operava un regime transitorio che abbassava la soglia al 30%. Inoltre, i contratti collettivi potevano regolamentare tale condizione anche per i datori di lavoro al di sotto di tale limite numerico. Il decreto legge, ora, elimina tale onere in tutti i casi, pertanto l'assunzione di nuovi apprendisti sarà possibile a prescindere dall'eventuale mancata trasformazione dei precedenti contratti di apprendistato già scaduti. Inoltre, l’impresa che assume un apprendista per la qualifica e il diploma professionale beneficia di un forte “sconto”: dovrà corrispondere il 100% delle ore di lavoro svolto e il 35% del monte ore complessivo di formazione, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva. Si rende invece, totalmente facoltativa l’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali (stabilite in massimo 120 ore triennali).
Regolarità contributiva – Novità anche per il documento che attesta la regolarità contributiva: la verifica con INPS, INAIL e casse edili (per le imprese di costruzioni) si farà in tempo reale, con modalità esclusivamente telematiche, l’esito avrà una validità di 120 giorni e sostituirà ad ogni effetto il Durc. Il D.L. dunque semplifica le procedure attraverso la “smaterializzazione” del Durc e il superamento del sistema attuale che precede diversi adempimenti burocratici a carico delle imprese. Un decreto ministeriale – da emanare entro 60 giorni – conterrà i requisiti di regolarità per dare il via alla nuova procedura.
Contratti d solidarietà – Per concludere sale la dote – a decorrere dal 2014 - per i contratti di solidarietà con ulteriori 15 milioni annui che vengono messi sul piatto, in aggiunta ai 50 milioni previsti dalla Legge di Stabilità. Sarà un D.I. a stabilire i criteri per individuare le imprese beneficiarie.
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