Premessa - Una disposizione contrattuale collettiva non può derogare a una normativa la quale prevede che il periodo di formazione e lavoro sia computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13496/2014.
Il caso – La vicenda riguarda un contenzioso instaurato tra alcuni lavoratori e una società consortile esercente attività di autotrasporto pubblico locale. I giudici della Corte di Appello, in particolare, riformando la decisione della sentenza di primo grado, hanno respinto le domande dei lavoratori, proposte quali dipendenti della società, assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato, tendenti a ottenere il pagamento di un emolumento contrattuale denominato "terzo elemento". Tali lavoratori però, si sono visti sopprimere tale emolumento per via del contratto collettivo del 25 luglio 1997, mantenendolo solo ai lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima data. I dipendenti, successivamente, avevano invocato la nullità della clausola collettiva per violazione della normativa inderogabile secondo cui "il contratto di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato". Secondo la Corte di appello però, la domanda dei lavoratori era infondata perché non si trattava di "togliere valore all'anzianità maturata nel corso del rapporto di formazione, ma solo di prendere atto come il rapporto di lavoro sia divenuto a tempo indeterminato solo in epoca successiva alla data fissata dal contratto collettivo". A questo punto i lavoratori ritenendo di essere nel giusto, proponevano ricorso per cassazione, sostenendo che la disposizione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie, che ha soppresso l'emolumento retributivo denominato "terzo elemento salariale" mantenendolo ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla data del 27 luglio 1997, è nulla per contrarietà a norme aventi natura imperativa.
Sentenza – La Suprema Corte dà ragione ai lavoratori e annulla la sentenza di appello. Sul punto, i giudici osservano che dal dato testuale inequivocabile dell'art. 3, commi 5 e 12 cit., secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di lavoro, si ricava che la rilevanza del periodo di formazione in termini di anzianità di servizio riguardi anche istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva. L'equiparazione posta dalla legge in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva. Quindi non è possibile, per la contrattazione collettiva, a fronte della prescrizione legale suddetta, "sterilizzare" il periodo di formazione e lavoro prevedendo che a qualche fine, come quello del riconoscimento del c.d. “terzo elemento salariale”, non valga. Ne consegue che la suddetta equiparazione opera anche come una clausola di non discriminazione: il lavoratore, una volta inglobato nella sua anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro, non può più essere discriminato in ragione del fatto che una porzione della sua anzianità di servizio è tale solo in forza dell'equiparazione legale menzionata.
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