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Brutte notizie per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. A seguito di una ricognizione effettuata dall’INPS, si è riscontrato un’anomalia circa la corresponsione dell’indennità di disoccupazione a cui i predetti lavoratori avevano diritto. In partica, anziché, l’“indennità di disoccupazione ordinaria” alle quali avrebbero avuto, comunque, diritto in applicazione della normativa comunitaria (art. 65, Regolamento (CE) n. 883/2004), l’Istituto Previdenziale ha corrisposto erroneamente la prestazione di disoccupazione “speciale” (L. n. 147/1997), ormai cessata per effetto del Regolamento (CE) n. 883/2004 e del Regolamento (CE) n. 987/2009.
Di conseguenza, le Strutture territoriali INPS stanno per avviare le conseguenti procedure di recupero, al fine di evitare il decorrere dei termini prescrizionali. A tal fine, con separata nota PEI, saranno inviate le liste delle posizioni insistenti sulle Strutture territoriali di rispettiva competenza.
A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 1432 di ieri.
Regolamentazione comunitaria – A seguito della Decisione n. 1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, la nuova regolamentazione comunitaria entrata in vigore dal 1° maggio 2010, è stata estesa anche alla Svizzera a decorrere dal 1° aprile 2012.
A quest’ultima, pertanto, dal 1° aprile 2012, si estendono le disposizioni del Regolamento (CE) n. 883/2004 in materia di prestazioni di disoccupazione, incluse quelle di cui all’art. 65 “Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente” nonché quelle del Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.
Per effetto dell’ applicazione dei Regolamenti Comunitari, è cessata la vigenza della Legge 5 giugno 1997, n. 147, che prevedeva per tali lavoratori un’ indennità di disoccupazione “speciale”, finanziata a carico della gestione con contabilità separata, istituita presso l’INPS e finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori.
Dunque, dette somme residue vengono utilizzate per il riconoscimento dei trattamenti di disoccupazione secondo il regime previsto dalla legislazione vigente. Dal 1° aprile 2012, pertanto, il diritto, la misura e la durata delle prestazioni di disoccupazione sono stati determinati analogamente a quanto previsto per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia:
A breve, l’INPS invierà ai Direttori regionali le liste delle posizioni insistenti sulle Strutture territoriali di rispettiva competenza, al fine procedere immediatamente al recupero delle somme ed evitare così il decorrere dei termini prescrizionali.
Brutte notizie per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. A seguito di una ricognizione effettuata dall’INPS, si è riscontrato un’anomalia circa la corresponsione dell’indennità di disoccupazione a cui i predetti lavoratori avevano diritto. In partica, anziché, l’“indennità di disoccupazione ordinaria” alle quali avrebbero avuto, comunque, diritto in applicazione della normativa comunitaria (art. 65, Regolamento (CE) n. 883/2004), l’Istituto Previdenziale ha corrisposto erroneamente la prestazione di disoccupazione “speciale” (L. n. 147/1997), ormai cessata per effetto del Regolamento (CE) n. 883/2004 e del Regolamento (CE) n. 987/2009.
Di conseguenza, le Strutture territoriali INPS stanno per avviare le conseguenti procedure di recupero, al fine di evitare il decorrere dei termini prescrizionali. A tal fine, con separata nota PEI, saranno inviate le liste delle posizioni insistenti sulle Strutture territoriali di rispettiva competenza.
A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 1432 di ieri.
Regolamentazione comunitaria – A seguito della Decisione n. 1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, la nuova regolamentazione comunitaria entrata in vigore dal 1° maggio 2010, è stata estesa anche alla Svizzera a decorrere dal 1° aprile 2012.
A quest’ultima, pertanto, dal 1° aprile 2012, si estendono le disposizioni del Regolamento (CE) n. 883/2004 in materia di prestazioni di disoccupazione, incluse quelle di cui all’art. 65 “Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente” nonché quelle del Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.
Per effetto dell’ applicazione dei Regolamenti Comunitari, è cessata la vigenza della Legge 5 giugno 1997, n. 147, che prevedeva per tali lavoratori un’ indennità di disoccupazione “speciale”, finanziata a carico della gestione con contabilità separata, istituita presso l’INPS e finanziata dalla retrocessione da parte elvetica delle quote di contribuzione versate dai lavoratori.
Dunque, dette somme residue vengono utilizzate per il riconoscimento dei trattamenti di disoccupazione secondo il regime previsto dalla legislazione vigente. Dal 1° aprile 2012, pertanto, il diritto, la misura e la durata delle prestazioni di disoccupazione sono stati determinati analogamente a quanto previsto per i lavoratori rimasti disoccupati in Italia:
A breve, l’INPS invierà ai Direttori regionali le liste delle posizioni insistenti sulle Strutture territoriali di rispettiva competenza, al fine procedere immediatamente al recupero delle somme ed evitare così il decorrere dei termini prescrizionali.