Premessa – Multe e non più assunzioni obbligatorie per le imprese che sforano il tetto massimo del 20% di contratti a termine sul totale degli impiegati. Sanzione economica, questa, che ammonta al 20% della retribuzione nel caso in cui lo sforamento riguardi un solo lavoratore e al 50% in tutti gli altri casi. Da notare che tale limite non si applica agli enti di ricerca, che potranno aprire le porte a studiosi che porteranno avanti progetti scientifici, anche derogando al periodo massimo di 36 mesi per gli accordi a tempo determinato. È questa la novità principale del Jobs act (D.L. n. 34/2014) che ieri pomeriggio ha ottenuto a fiducia in Senato con 158 “sì”, nonostante le proteste del M5S. Il testo torna alla Camera per la terza e (nell’auspicio della maggioranza) ultima lettura. Il termine per la conversione in legge è fissato per il 19 maggio.
Contratti a termine – Nei contratti a termine, inoltre, va segnalata la possibilità del datore di lavoro di prorogare un contratto a termine con lo stesso lavoratore da 8 a 5 volte; resta ferma invece la durata massima di 36 mesi (3 anni). Viene chiarito anche che l'obbligo di informazione gravante sul datore di lavoro nei confronti della persona assunta con contratto a termine, circa il suo diritto di precedenza nella riassunzione, può e deve essere assolto con il richiamo di tale diritto nello stesso documento contenente il nuovo contratto di lavoro, non essendo necessaria la consegna di un documento apposito.
Apprendistato – Quanto al contratto di apprendistato, le modifiche apportate al Senato prevedono che il contratto scritto contenga il piano formativo individuale fin dall'inizio, mentre la disciplina previgente prevedeva un termine di 30 giorni dall'inizio del rapporto per la sua redazione e il testo originario del decreto legge eliminava del tutto questo obbligo. Si chiarisce però che il piano formativo sia in forma sintetica, mentre la disciplina previgente prevedeva la necessità di una sua definizione dettagliatamente compiuta, che favoriva il sorgere di un contenzioso giudiziale ex post circa la perfezione dell'adempimento dell'obbligo formativo. Si reintroduce, inoltre, la percentuale di stabilizzazione in servizio degli apprendisti previsto dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Tale norma, in particolare, imponeva all’impresa la regolarizzazione di una percentuale di apprendisti (50%) per potersene dotare di nuovi (percentuale scesa al 30% fino al 2015). La versione originaria del D.L. n. 34/2014 aveva eliminato tale vincolo; ora però è stata reinserita tale percentuale, ma con un calo della soglia fino al 20% e prevedendo che tale vincolo sia valido esclusivamente per le realtà con più di 50 unità (e non di 30 unità come previsto in precedenza). Per quanto riguarda l’attività formativa, le regioni dovranno esporre in maniera dettagliata le caratteristiche dei corsi, unendo le forze con le “imprese e le loro associazioni disponibili” a partecipare ai piani di apprendimento.
Lavoratrici in maternità – Si amplia, infine, il diritto di precedenza nelle assunzioni per le lavoratrici in congedo di maternità (i mesi di assenza varranno per la precedenza) e si obbliga il datore di lavoro a informare il lavoratore del diritto di precedenza con una comunicazione scritta.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata