2 luglio 2016

Jobs Act lavoro autonomo: maggiori tutele ai professionisti

Le proposte di modifiche in attesa del testo definitivo

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
È da mesi che se ne parla ormai, e finalmente pare che il testo finale del famigerato “Jobs Act del lavoro autonomo” dovrebbe a breve approdare in Aula. Nel frattempo molti sono gli emendamenti presentati e recepiti rispetto alla bozza originaria, volti a rafforzare le tutele dei lavoratori autonomi sia sotto il profilo contrattuale, assistenziale nonché fiscale. Nei giorni scorsi infatti, davanti alla Commissione Lavoro del Senato, sono state presentate interessanti modifiche, allo scopo di garantire, da un punto di vista previdenziale, una riduzione delle aliquote contributive, e da un punto di vista fiscale, la revisione degli oneri fiscali dei professionisti in materia di IRAP. Non mancano anche proposte di modifiche in merito alla tutela e sicurezza dei lavoratori, spesso nulle rispetto ai lavoratori dipendenti.

Sicurezza e protezione sociale – Partendo dalle proposte di modifica in materia di “sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche”, è stato demandato al Governo di rafforzare tale aspetto, sia mediante una istituzione di un osservatorio sui redditi, le contribuzioni e le prestazioni dei liberi professionisti ordinistici, sia attraverso l’abilitazione di particolari prestazioni sociali (la Long Term Care o “LTC”).

Autonomi Gestione separata INPS - Sul fronte degli obblighi contributivi, il Governo intende bloccare – per il terzo anno consecutivo – l’aliquota contributiva (27,72%) posta a carico dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS introdotta dall’art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995 (i c.d. “senza cassa”). Ma non solo. Gli emendamenti puntano alla possibilità per tali lavoratori, di addebitare ai committenti una percentuale dei compensi lordi a titolo di rivalsa per contributi previdenziali, come previsto per gli iscritti all’odierna Gestione Separata INPS dall’articolo 1.212, della Legge 662/96.

Aspetti fiscali – Sul versante fiscale, è stato chiesto di ridefinire l'imposizione sui redditi di lavoro autonomo, mediante un’eliminazione dell’IRAP per professionisti e artisti. Altra richiesta giunge sul delicato argomento degli studi di settore, chiedendone una esclusione per tipologie di reddito di lavoro autonomo per le quali gli studi non consentono “un'adeguata rappresentazione dell'attività”.

Salute e sicurezza – A essere rivisitate sono anche le tutele in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla gravidanza, malattia e infortunio. Infatti, in caso di malattia di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività professionale per una durata superiore ai 60 giorni, il versamento degli oneri previdenziali è sospeso per l’intera durata del periodo di malattia fino ad un massimo di due anni. I pagamenti, in rate mensili, riprenderanno dal mese successivo alla cessazione della malattia. La dilazione può arrivare a sei anni (il triplo del periodo di sospensione).

Mentre all’art. 10, co. 1 viene previsto che la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza erogazione né maturazione del corrispettivo. Inoltre, salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

Appalti pubblici – Continuando nell’elencazione delle modifiche allo studio, pare opportuno soffermarsi sulla proposta di integrazione dell’art. 7 del DDL il quale prevede che, per consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuto - a chi eserciti attività professionale, la possibilità di: costituire “reti” di professionisti o consentire agli stessi di partecipare alle reti d’imprese (reti miste); costituire consorzi stabili professionali; costituire Associazioni Temporanee Professionali.

Lavoro agile – Infine, sul fronte del “lavoro agile” uno degli emendamenti prevede che ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile si applichino gli incentivi di carattere fiscale e contributivo previsti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro.

Si ricorda che il lavoro agile consente ai lavoratori dipendenti – non partite IVA – di rendere la propria attività lavorativa fuori dei locali aziendali. I requisiti sono: l'esecuzione della prestazione fuori dai luoghi aziendali, anche solo in parte (un giorno a settimana), la possibilità di usare strumenti tecnologici per svolgere il lavoro in remoto e l'assenza di una postazione fissa anche fuori dai locali aziendali.

Il lavoro agile, inoltre, viene regolato da un accordo scritto fra le parti, nel quale siano definiti modalità e utilizzo dei device tecnologici. L'intesa deve indicare anche le fasce orarie di riposo. Il lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato, ma si può recedere solo per giusta causa o con un preavviso non inferiore ai 30 giorni. Altra caratteristica riguarda il trattamento economico e normativo, che non può essere inferiore a quello degli altri addetti che operano in azienda.
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