6 marzo 2015

Jobs act. Tutto pronto per l’entrata in vigore

È attesa per oggi la pubblicazione in G.U. dei primi due D.Lgs. sul Jobs act, con entrata in vigore prevista per domani

Autore: Redazione Fiscal Focus
Dopo la firma del presidente della Repubblica sui primi due decreti legislativi del Jobs act – che istituiscono il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e la riforma degli ammortizzatori sociali – è attesa per oggi (salvo imprevisti), venerdì 6 marzo 2015, la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quindi, da domani, scatterà il nuovo regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo.
Il 7 marzo 2015 rappresenta, dunque, una data storica per i lavoratori e le imprese in quanto, per la prima volta in assoluto, verrà riscritto l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970). D’ora in poi, infatti, la reintegra si riduce a due soli casi:
1. licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale;
2. licenziamenti disciplinari qualora sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale e contestato”.
Mentre è prevista una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio, quindi sottratta alla discrezionalità del giudice, negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ossia i c.d. “licenziamenti ingiustificati”.

Sempre da domani entrerà in vigore anche la riforma degli ammortizzatori sociali, ossia: la NASpI, la DIS-COLL e l’ASDI, che prenderanno il posto di ASpI, Mini-ASpI e una tantum per i collaboratori. Tuttavia, per la NASpI e l’ASDI bisogna attendere il 1° maggio 2015 per vederli entrare in scena. Mentre la DIS-COLL, ossia la tutela rivolta ai co.co.co. e co.co.pro., sarà immediatamente efficace. Si ricorda che quest’ultimo ammortizzatore sociale sarà valido esclusivamente per l’anno 2015, in quanto lo schema di decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali prevede l’abrogazione, dal 1° gennaio 2016, dei due istituti su richiamati.

Tutele crescenti – Con l’entrata in vigore del contratto a tutele crescenti, le imprese (indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati) potranno licenziare per motivi economici (GMO) un dipendente senza che quest’ultimo venga reintegrato nel posto di lavoro. Ma ci sarà esclusivamente un indennizzo monetario crescente in base all’anzianità di servizio. In particolare, per le imprese che occupano più di 15 dipendenti è prevista un’indennità, parametrata alla retribuzione e all’anzianità, pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.
Tuttavia, l’art. 18 non verrà abrogato totalmente. Infatti, il vecchio regime sopravvivrà a favore dei lavoratori già destinatari di tale regime al 7 marzo. In altri termini, da domani convivranno due regimi di tutela:
  • imprese che occupano più di 15 dipendenti: per gli assunti fino al 6 marzo 2015, si applicherà il “vecchio” art. 18; mentre per gli assunti dal 7 marzo 2015, si applicheranno le tutele crescenti (“nuovo” art. 18);
  • imprese che occupano meno di 15 dipendenti: per gli assunti dal 7 marzo 2015, si applicheranno le tutele crescenti (“nuovo” art. 18). In quest’ultimo caso, se l’azienda supera il limite dimensionale dei 15 dipendenti, il “nuovo” art. 18 si applicherà, sia alle assunzione dal 7 marzo 2015 sia agli assunti fino al 6 marzo 2015.

L’indennizzo monetario è previsto anche nei casi di licenziamento disciplinare, tranne se viene dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore; in questo caso, infatti, si annulla il licenziamento con la conseguente reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, più un risarcimento che non può superare le 12 mensilità (sono compresi contributi previdenziali e assistenziali).

Nulla cambia per quanto riguarda il licenziamento discriminatorio. In tal caso, infatti, il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
Il licenziamento intimato in forma orale è nullo, con reintegrazione nel posto di lavoro. Oltre alla reintegra, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, non inferiore a 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Tuttavia, il lavoratore conserva la facoltà di chiedere, in luogo della reintegrazione, un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro.

Ammortizzatori sociali - Importanti novità si registrano anche sul fronte degli ammortizzatori sociali. In particolare, sono ben tre le nuove forme di tutela introdotte: la NASpI, la DIS-COLL e l’ASDI, che prendono il posto di ASpI, Mini-ASpI e una tantum per i collaboratori.
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), che entrerà in vigore dal 1° maggio 2015, è rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI). Per accedervi è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
• siano in stato di disoccupazione;
• possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
• possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Ha una durata massima di 24 mesi (dal 2017 scendono a 18 mesi), con un importo massimo di 1.300 euro (dal quarto mese scatta una riduzione del 3% al mese), ma l’erogazione è condizionata alla regolare partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa

Se un lavoratore, pur avendo fruito della NASpI, resta senza occupazione, ci sarà un secondo salvagente: l’ASDI, che scatterà anch’essa in via sperimentale a decorrere dal 1° maggio 2015. Avrà una durata massima di 6 mesi ed è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita.

Infine, troviamo la DIS-COLL che è rivolta ai co.co.co. e co.co.pro., con esclusione degli amministratori e dei sindacati, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA. Essa varrà esclusivamente per l’anno 2015 (1/1-31/12) e si applicherà ai soggetti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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