30 settembre 2014

L’apprendistato nel CCNL per i giornalisti

I praticanti giornalisti possono essere assunti dai 18 ai 29 anni con contratto di apprendistato professionalizzante per la durata di 36 mesi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il nuovo T.U. dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011), nello stabilire i principi e i criteri generali di utilizzo di questo particolare istituto contrattuale, ha lasciato ampi spazi di azione alle parti sociali. Un esempio su tutti è il recente rinnovo del contratto di lavoro giornalistico, il quale introduce l’apprendistato professionalizzante adattandolo alle esigenze del praticantato professionale. Il CCNL dei giornalisti, inoltre, comporta la prosecuzione del rapporto di apprendistato anche per il periodo successivo al conseguimento dell’idoneità all’esercizio della professione. Il periodo di praticantato, infatti svolge una funzione formativa, consentendo agli aspiranti professionisti di acquisire le necessarie conoscenze culturali e professionali, nonché i fondamenti pratici e deontologici della professione, sia al fine di un’adeguata preparazione per l'esame di abilitazione, sia per garantire la corretta preparazione professionale e deontologica attraverso l'impegno lavorativo nell’ambito di uno studio professionale.

CCNL giornalisti – I minimi tabellari del CCNL per i giornalisti sono fissati in ordine crescente in funzione dell’anzianità di servizio e disciplina con rinvio alle norme generali o attraverso clausole particolari i principali istituti normativi: periodo di prova di durata non superiore a sei mesi; orario di lavoro; maggiorazione per lavoro notturno; compensi e maggiorazioni per il lavoro festivo prestato; ferie annuali; conservazione del posto per tre mesi nei casi di infortunio o malattia (intera retribuzione durante il primo mese; metà retribuzione e per i successivi due mesi); termine di preavviso di un mese in caso di licenziamento non per giusta causa; trattamento di fine rapporto. In particolare, il nuovo contratto collettivo dà la possibilità ai datori di lavoro di poter assumere i praticanti giornalisti dai 18 ai 29 anni con contratto di apprendistato professionalizzante per la durata di 36 mesi. Quindi, i lavoratori assunti come apprendisti ricevono un trattamento economico e normativo che corrisponde a quello previsto dal contratto collettivo per la qualifica di praticante, fino al positivo superamento da parte dell’interessato degli esami di idoneità professionale. Per il periodo successivo e fino al termine della durata dell’apprendistato, il minimo tabellare riconosciuto nei mesi precedenti viene incrementato in misura pari al 10% per 9 mesi e di un ulteriore 5% per il periodo successivo. Una volta terminato il periodo di apprendistato, si applica il trattamento economico e normativo previsto per il livello d’ingresso dei redattori.

Idoneità professionale – Il Ministero del Lavoro, inoltre, ha ritenuto ammissibile l’assunzione di apprendisti per lo svolgimento di attività che richiedono il possesso di brevetti, attestati o abilitazioni, come accade per esempio per la qualifica di autista, nel settore dell’autotrasporto, il cui conseguimento è subordinato al preventivo possesso della carta di qualificazione del conducente. Ciò in quanto il contratto di apprendistato è diretto a far conseguire all’interessato un bagaglio formativo di nozioni di carattere teorico-pratico più ampio di quello necessario allo svolgimento della mansione assegnata, individuata dalla qualifica contrattuale, poiché è richiesta una più complessa e articolata conoscenza sia del contesto lavorativo che delle attività che in esso sono svolte.
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