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Nel corso degli anni, uno degli argomenti più controversi del diritto del lavoro era la definizione di unità produttiva. Il valore e l'importanza di questo dato era fondante per il conteggio dei dipendenti delle aziende e per la verifica di alcune disposizioni legali e contrattuali che soggiacciono all'ampiezza aziendale. Pensiamo al calcolo dei lavoratori a tempo determinato ed alla previsione di alcuni contratti collettivi che hanno evidenziato come il calcolo dovesse far riferimento all'unità produttiva e non al numero dei lavoratori dell'intera azienda.
Pensiamo alle varie implicazioni riguardanti lo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) quali l’esercizio delle attività sindacali previste dal titolo terzo o l'applicazione dell'articolo 18 (c.d. tutela reale), in caso di superamento dei limiti ivi previsti.
Pensiamo agli effetti della definizione dell’unità produttiva per quanto attiene alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008) e per la determinazione del numero dei Rappresentanti per la sicurezza, dei preposti, degli RLS, ecc.
Pensiamo, infine, alla durata massima delle fruizioni degli ammortizzatori sociali, che si fondano proprio sul concetto di unità produttiva. Più volte la giurisprudenza di legittimità ha provveduto a definire l'unità produttiva in nozioni prestabilite, in modo da essere utilizzate all'occorrenza.
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