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L’INPS, con la Circolare n. 170 del 13 ottobre 2015, ha fornito utili chiarimenti in merito ai casi di compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito, alla luce delle modifiche introdotte dagli artt. 48-50 del D.Lgs. n. 81/2015. In particolare, è stato chiarito che il lavoratore in CIG che presta attività di lavoro accessorio per un importo superiore a 3.000 euro, e non comunica preventivamente all’INPS lo sforamento del limite massimo, decade dal diritto al trattamento di integrazione. Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrino nel predetto limite, l’interessato non sarà obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva di cui all’art. 8, co. 3 del D.Lgs. n. 148/2015.
Per quanto concerne, invece, i casi di cumulabilità con le prestazioni di sostegno al reddito, l’indennità di mobilità, la NASpI, la disoccupazione agricola e la CIG, l’INPS spiega che queste ultime risultano interamente cumulabili per importi derivanti da attività di lavoro accessorio se inferiori a 3.000 euro.
(prezzi IVA esclusa)