6 marzo 2015

Lavoro accessorio. Occhio al limite economico

Il rapporto di lavoro occasionale accessorio è subordinato al rispetto del limite economico e non alle modalità di svolgimento della prestazione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Un rapporto di lavoro occasionale accessorio può considerarsi valido anche se il prestatore venga impiegato mediante contratto di lavoro subordinato, purché non superi il limite economico di 5.000 euro (art. 1, c. 32 e 33 della L. n. 92/2012). Infatti, quel che rivela è unicamente il requisito di carattere economico, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione, senza possibilità per il personale ispettivo di intervenire nel merito.

L’interessante chiarimento è stato offerto dalla Fondazione Studi CdL in risposta ad un quesito inviato dalla rete.

Il quesito - La Fondazione Studi CdL è stata chiamata a rispondere in merito a un interessante quesito riguardante il lavoro occasionale accessorio. In particolare, è stato chiesto se è giusto ritenere – a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. “Decreto Giovannini” (art. 7, c. 2, lett e) del D.L. 76/2013) - la genuinità del rapporto occasionale qualora il committente retribuisse mediante voucher sempre gli stessi prestatori nel fine settimana. In altri termini, si chiede se sia superato il limite temporale per il lavoro occasionale accessorio, mantenendo solo il limite economico stabilito annualmente.

Riforma Fornero – Prima di rispondere al quesito posto, la Fondazione Studi CdL rammenta che la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 1, c. 32 e 33 ha previsto una sostanziale revisione per il lavoro occasionale accessorio. In pratica, è stato abrogato il riferimento ai settori di attività che erano tassativamente individuati dalla previgente normativa, nonché alle categorie di prestatori ammessi, con la conseguenza che ora tali rapporti non sono soggetti ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo.
Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore Riforma Fornero) il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto.
Importanti novità sono stati introdotti anche in merito ai limiti di applicazione dell’istituto sulla base del criterio dei compensi, i quali non possono superare i 5.000 nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, e non rispetto a ciascun committente (come precedentemente disciplinato).
La differenza è sostanziale poiché se prima il lavoratore doveva stare attento a non superare la suddetta soglia nei confronti di un solo committente, ora invece non potrà più superarla anche se ha intrapreso un’attività lavorativa con più committenti.

Sul punto, è utile precisare che la prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 5.000 euro annui, non può comunque superare i € 2.000. Tale soglia, non è limitativa alla sola attività di intermediazione nella circolazione dei beni ma è propria di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che operi su un determinato mercato.

Limiti economici – Venendo ora alla risposta fornita dalla Fondazione Studi CdL, è stato sottolineato che ai fini della riconducibilità del rapporto nell’ambito del lavoro accessorio, rileva unicamente il rispetto del requisito di carattere economico. Infatti, se la prestazione lavorativa è contenuta entro i limiti su menzionati, il personale ispettivo non può entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione.
Quindi, se sono corretti i presupposti di instaurazione del rapporto, qualunque prestazione rientrante nei limiti economici previsti è per definizione occasionale e accessoria, anche se in azienda sono presenti lavoratori che svolgono la medesima prestazione con un contratto di lavoro subordinato.
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