10 dicembre 2013

Lavoro occasionale. Anno solare flessibile

L’arco temporale dei 365 giorni può decorrere da un qualsiasi giorno del calendario

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – I lavoratori occasionali potranno conteggiare “l’anno solare” a partire da un qualsiasi giorno del calendario. Infatti, i 365 giorni (periodo entro il quale non può essere superata la soglia dei 5.000 euro) non devono necessariamente coincidere con l’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). A chiarirlo è la Fondazione Studi dei CdL con il parere n. 5/2013 fornendo utili chiarimenti in merito alla rivisitata disciplina del lavoro accessorio; e in particolare su cosa s’intende per “anno solare”.

Riforma Fornero – L’istituto del lavoro accessorio è stato di recentemente più volte oggetto di modifica. Dapprima, la Riforma Fornero (art. 1, c. 32 e 33 della L. n. 92/2012) ha ristretto l’ambito di operatività del lavoro accessorio, mediante opportune misure di correzione all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi). In sostanza sono stati ridefiniti i limiti di applicazione dell’istituto sulla base del solo criterio dei compensi, i quali ora non possono superare i € 5.000 nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, e non rispetto a ciascun committente (come precedentemente disciplinato). La differenza è sostanziale poiché se prima il lavoratore doveva stare attento a non superare la suddetta soglia nei confronti di un solo committente, ora invece non potrà più superarla anche se ha intrapreso un’attività lavorativa con più committenti. La prestazione resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 5.000 euro annui, non può comunque superare i € 2.000. Tale soglia, non è limitativa alla sola attività di intermediazione nella circolazione dei beni ma è propria di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che operi su un determinato mercato.

Decreto Lavoro –
Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013, il quale ha definito in maniera più chiara l’impianto normativo. In particolare, il decreto lavoro all’art 70, c. 1, del D.Lgs. n. 276/2003 ha soppresso – a decorrere dal 28 giugno 2013 - le parole “di natura meramente occasionale”, ritenendo di conseguenza possibile attivare un rapporto di lavoro accessorio esclusivamente in base al limite economico. Ciò significa che l'unico elemento cui occorre riferirsi per verificare se l'attività sia o meno occasionale, e per la quale potrà essere regolarizzata mediante voucher, è esclusivamente il limite economico.

Risposta CdL - Quanto alla definizione temporale di “anno solare”, i CdL affermano quanto già precisato da precedenti pronunce del Ministero del Lavoro (circolare n. 32/2012), che individuano il periodo di 365 giorni come idoneo a decorrere da qualsiasi giorno del calendario. Inoltre, al fine di verificare il superamento del limite economico stabilito dalla legge, l’azienda rispetto all’effettivo utilizzo del voucher (giorno della prestazione lavorativa richiesta) deve verificare, anche mediante autocertificazione rilasciata dal lavoratore, che nei 364 giorni precedenti lo stesso lavoratore non abbia percepito compensi di importo superiore al limite applicabile.
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