Premessa – Il semplice utilizzo dell’auto, del cellulare e del fax non sono di per sé strumenti sufficienti a dimostrare un rapporto di lavoro subordinato. È questo in sostanza il principio che deriva dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13594 del 30 luglio 2012, confermando l’orientamento giurisprudenziale del tribunale di Cagliari il quale, tra l’altro, si è ritenuto incompetente a decidere la causa, rimettendola al Tribunale di Bolzano.
La vicenda – La vicenda riguarda un dipendente che affermava la sua qualifica di responsabile commerciale per la Sardegna di una Srl con sede a Bolzano, il lavoratore richiedeva l’annullamento del licenziamento subito dalla società. Il lavoratore si basava sul fatto che svolgeva dalla sua abitazione il ruolo che l'azienda gli aveva attribuito, dotandolo anche di un'automobile, di un cellulare e di un fax. Al riguardo, il tribunale di Cagliari chiarisce che i beni indicati sono del tutto inadeguati a dimostrare un'organizzazione aziendale e, di conseguenza, a individuare la giurisdizione. L'auto e il telefonino prescindono, infatti, da “una dislocazione territoriale”, mentre la consegna del fax non basta a provare la subordinazione.
La sentenza - La Suprema Corte in via preliminare chiarisce che il concetto di dipendenza, come affermato dall'articolo 413 del Codice civile, va letta in maniera estensiva, fino a farlo coincidere con l'abitazione del lavoratore, quando questa è dotata di strumenti di supporto per l'attività svolta. Tuttavia, la suddetta interpretazione non può spingersi sino a identificare la dipendenza con un luogo in ragione del fatto che al lavoratore siano stati assegnati un’autovettura aziendale, un cellulare e un fax. Pertanto è possibile affermare che la dotazione di un'autovettura e di un cellulare aziendale prescindono dal collegamento con un dato luogo, mentre il fax, da solo, è dotazione veramente troppo esigua, come ha ragionevolmente ritenuto il Tribunale di Cagliari, per identificare nell’abitazione del lavoratore una dipendenza aziendale. Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato, con conseguente rifusione delle spese relative al regolamento, pari a 40 euro, nonché 2.000 euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata