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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19912 del 29 settembre 2011, ha stabilito che per il licenziamento della lavoratrice madre non è sufficiente la giusta causa, ma occorre che la colpa che motiva il licenziamento sia qualificata come “grave”. Non basta, quindi, ricondurre il licenziamento nell’alveo dei comportamenti che la contrattazione collettiva, di regola, identifica per giustificare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o colpa.
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