28 ottobre 2010

Licenziamento per giusta causa, negati gli sgravi

Lavoro e previdenza N. 93.2010

Con l’ interpello n. 37 del 15 ottobre 2010, sollecitato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro relativamente alla possibilità di configurare ulteriori fattispecie del diritto di accesso alle agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9 della Legge n. 407/1990, nel caso in cui l’impresa proceda a nuove assunzioni ed in precedenza abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o abbia cessato il rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova da parte del dipendente, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha sottolineato che il datore di lavoro non può fruire di detti benefici
contributivi, qualora nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni, abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o receda dal contratto per mancato superamento del periodo di prova. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello n. 37 del 15 Ottobre 2010

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