6 agosto 2016

MALATTIA DURANTE IL PERIODO DI FERIE: DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE

Autore: Debhorah Di Rosa
Può accadere che un evento morboso possa insorgere durante la fruizione del periodo feriale da parte del lavoratore dipendente: in questo caso è opportuno valutare in quali casi la malattia interrompe il godimento delle ferie e quali adempimenti devono essere posti in essere dal lavoratore che intende far valere tale sospensione.

La malattia che insorge durante il periodo di ferie ne interrompe il decorso unicamente nel caso in cui le condizioni in cui versa il lavoratore siano incompatibili con la funzione che il legislatore attribuisce all’istituto delle ferie: bisogna dunque accertare, per ciascuna fattispecie, se lo stato morboso risulta incompatibile con l'essenziale funzione di riposo e recupero delle energie psicofisiche propria delle ferie. E’ stato infatti affermato il principio secondo il quale lo stato di malattia non ha un valore sospensivo assoluto: il datore di lavoro può provare l’eventuale carattere lieve dell’indisposizione tale da non compromettere la fruizione delle ferie.
In caso di contenzioso poi è il giudice a valutare il sostanziale ed apprezzabile pregiudizio, anche in termini di tempo, che la malattia arreca alle ferie ed al beneficio che ne deve derivare.
La malattia insorta prima dell'inizio del periodo feriale e protrattasi in tale periodo decorre regolarmente senza incidere sulle ferie che saranno godute in un momento successivo. Possono verificarsi, al riguardo, le seguenti situazioni:
- in caso di ferie già programmate il lavoratore deve essere considerato in malattia fino a completa guarigione. Potrà dunque fruire delle ferie in un momento successivo;
- se il lavoratore guarisce durante le ferie collettive, una volta cessata la malattia egli godrà delle ferie restanti e potrà comunque recuperare successivamente quelle non utilizzate.
In ogni caso, il lavoratore non può, con decisione autonoma, prolungare le ferie di un periodo equivalente a quello sospeso per malattia.
L’onere della prova spetta al datore di lavoro che, nel richiedere gli opportuni controlli sanitari, deve specificare che il controllo è mirato a verificare se lo stato di malattia è tale da consentire la sospensione delle ferie.
Obblighi del lavoratore
Il lavoratore, nel caso in cui intenda modificare la causale della sua assenza da ferie a malattia, è tenuto comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro lo stato di malattia. Infatti il diritto alla conversione dell'assenza per ferie in assenza per malattia opera soltanto a partire dalla data in cui il datore di lavoro viene messo al corrente dello stato di malattia. Nel caso in cui i lavoratori abbiano diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS, i datori di lavoro sono obbligati a loro volta a comunicare tempestivamente all'Istituto la data di ricevimento della comunicazione.
Il lavoratore è comunque obbligato a:
• inviare la relativa certificazione;
• rispettare le fasce orarie di reperibilità;
• comunicare il temporaneo recapito, se diverso da quello abituale.

Malattia insorta nel corso di ferie in Paesi esteri
Nell'ipotesi di malattia insorta nel corso di ferie trascorse in Paesi esteri, si deve distinguere:
- nel caso di soggiorni temporanei in Paesi UE o Paesi terzi convenzionati, il lavoratore deve premunirsi, prima di recarsi all'estero, della Tessera Europea Assicurazione Malattia o altro equipollente, da esibire all'istituzione sanitaria straniera competente che provvederà a trasmettere in Italia la certificazione medica acquisita ed i referti dei controlli eventualmente effettuati. Permane comunque a carico del lavoratore l'onere di documentare al proprio datore di lavoro, entro due giorni dalla data del rilascio del certificato, lo stato di malattia;
- nel caso di Paesi non convenzionati, la certificazione deve essere trasmessa al datore di lavoro e all'INPS entro due giorni dal rilascio. Ad essa va allegata l’attestazione emessa da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio straniero. L’attestazione può comunque essere presentata anche in un momento successivo al rientro in Italia.
In caso di cure idrotermali, le ferie si sospendono soltanto se, a causa della specificità o gravità della malattia ovvero in ragione delle modalità del trattamento terapeutico o riabilitativo, risulta compromessa l’essenziale funzione di riposo tipicamente attribuita alle ferie.
Certificato e visita medica fiscale

Il lavoratore in ferie che si ammali è comunque tenuto a sottoporsi tempestivamente a visita medica e a comunicare l’indirizzo, se diverso dalla residenza, presso cui egli è reperibile e ove sono effettuabili le eventuali visite fiscali di controllo. L’omessa comunicazione esclude il diritto al recupero delle ferie non godute a causa della malattia, fino al momento dell’avvenuta comunicazione.
Secondo la Cassazione non è legittimo subordinare l’effetto sospensivo della malattia sulle ferie a una durata minima della patologia, inferiore o pari a 3 giorni: ciò che rileva infatti è la natura della patologia sopravvenuta, non la durata della prognosi.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy