20 maggio 2013

Maternità. Provvedimento di interdizione in mano alle DTL

Sono le DTL a dover rilasciare i provvedimenti di interdizione dal lavoro in caso di maternità
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 37/2013, ha fornito importanti chiarimenti in merito al rilascio dei provvedimenti di interdizione dal lavoro in caso di maternità. Tali provvedimenti, in particolare, devono essere rilasciati a cura della DTL, tenendo conto sia dello stato di salute della donna sia delle condizioni ambientali in cui la stessa presta la sua attività lavorativa.

I presupposti – Due sono i presupposti alla base della decisione di accordare o meno l’estensione dell’interdizione dal lavoro, ossia: l’accertamento delle condizioni di rischio nell’attività svolta dalla gestante in ottemperanza, ove sono individuati i lavori vietati e l’accertamento dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni. In tali casi, risultano contemplate due ipotesi rilevanti: l’interdizione dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto nei casi di esposizione ad agenti o a situazioni che possano essere di impedimento al normale recupero fisico debilitato da parto e allattamento; il divieto di lavorare fino al termine del periodo di interdizione in situazioni che possano nuocere alla gravidanza stessa.

Rilascio provvedimenti di interdizione – I provvedimenti di interdizione devono essere rilasciati a cura della DTL, tenendo conto sia dello stato di salute della donna sia delle condizioni ambientali in cui la stessa presta la sua attività lavorativa, intendendo il termine “ambiente” in senso lato, quindi non strettamente legato al tipo di mansioni svolte, ma anche al contesto lavorativo dove le stesse vengono svolte. Il Ministero del Lavoro, inoltre, afferma che le ragioni che inducono al rilascio di un provvedimento di interdizione, in aggiunta alle motivazioni derivanti dallo svolgimento dei lavori vietati e già determinati con appositi decreti continuamente aggiornati, sono da rilevare anche nelle condizioni di rischio emerse nell’ambito della valutazione effettuata dal datore di lavoro il quale, nel contempo, avrà anche indicato le misure di prevenzione e protezione o l’impossibilità di adottarle. Pertanto, appare necessaria una valutazione preventiva per informare le lavoratrici degli eventuali rischi esistenti in azienda in caso di futura gravidanza, mettendole al corrente sulle misure che il datore di lavoro intende adottare in tale evenienza, compreso un eventuale spostamento ad altra mansione. Ulteriore condizione per l’adozione di un provvedimento di interdizione risiede nell’impossibilità di spostamento della lavoratrice ad altra mansione. In particolare, l’eventuale spostamento ad altra mansione rientra nel potere esclusivo del datore di lavoro, in quanto è l’unico a valutarne la fattibilità in base alla propria organizzazione aziendale. Gli uffici territoriali hanno dunque facoltà, in particolari casi, di disporre accertamenti per verificare l’effettiva impossibilità di spostamento della lavoratrice, seppure il datore di lavoro abbia il diritto di decidere sulla propria organizzazione aziendale, che potrebbe essere minata in caso di adibizione a mansioni diverse di una lavoratrice al punto di compromettere l’andamento economico dell’impresa.

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