Premessa – È possibile procedere al licenziamento collettivo anche se la procedura di mobilità non viene comunicata a tutte le sigle sindacali (Cgil, Cisl e Uil). Basta che lo sia però alle Rsu (rappresentanze sindacali unitarie). Quindi non è necessario interpellare tutte le organizzazioni dei lavoratori presenti in azienda. A stabilirlo è la Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 21910/2013.
La vicenda – Il caso riguarda un’azienda che aveva dato il via libera al licenziamento collettivo senza informare però le rappresentanze sindacali delle organizzazioni confederali per il necessario confronto sulla procedura. I lavoratori licenziati impugnarono la sentenza e ricorsero in Cassazione.
Diritti sindacali – In via preliminare, i giudici della cassazione ripercorrono le vicende in materia di titolarità dei diritti sindacali, sottolineando, tra l’altro, come con il referendum del 1995, e la relativa cancellazione della necessità della qualificazione come nazionale o provinciale dei contratti collettivi, devono essere stati sottoscritti dalle organizzazione aziendali, si sia proceduto a un allargamento delle maglie attraverso le quali misurare la legittimazione delle organizzazioni a esercitare le loro prerogative nelle diverse unità produttive. Sul tema la sentenza osserva che “la rappresentatività utile per l’acquisto dei diritti sindacali viene così a essere condizionata unicamente da un dato empirico di effettività dell’azione sindacale concretizzantesi nella stipula di qualsiasi contratto collettivo (nazionale, provinciale o aziendale) applicato nell’unità produttiva”. In precedenza, invece, lo Statuto dei diritti dei lavoratori attribuiva i diritti sindacali alle rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale o alle associazioni sindacali non affiliate alle confederazioni, ma firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nel luogo di lavoro. Sulla base della nuova normativa è possibile affermare che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite anche da un’organizzazione sindacale irrilevante sul piano nazionale, tuttavia radicata in un particolare contesto geografico, ma firmataria di un accordo applicato nell’unità produttiva di riferimento.
La sentenza – I giudici della Suprema Corte, presa visione del caso in esame, osservano che la consultazione delle Rsu non implica quella con tutte le sigle sindacali presenti in azienda. Il tutto grazie agli accordi sulla concertazione del 23 luglio 1993, secondo i quali le organizzazioni firmatarie o quelle che ad esso aderiscono successivamente acquistano il diritto di promuovere la formazione delle Rsu e di partecipare alle relative elezioni, rinunziando così alla costituzione di proprie Rsa e le Rsu subentrino alle Rsa nella titolarità dei diritti, dei permessi e libertà sindacali, nonché nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge.
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