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La legge prevede i limiti e le modalità entro cui, in assenza di previsioni del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare, seppur in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. Le parti possono pattuire clausole elastiche o flessibili, con diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione pari al 25 per cento per le ore oggetto di variazione. Il lavoratore, inoltre, può richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connessa a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.
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