26 gennaio 2015

PIR. Deducibile il 4%

Il datore di lavoro può dedurre il 4% di quanto corrisposto a titolo di Tfr in busta paga

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Giovedì scorso nel corso del Videoforum 2015 organizzato dalla stampa specializzata, è stato affrontato il delicato argomento del TFR in busta paga (più tecnicamente chiamato parte integrativa di retribuzione “PIR”), che consente di anticipare mensilmente le somme in busta paga, anziché riceverle come di consueto alla fine del rapporto di lavorativo. La nuova opzione, introdotta dall’ultima Manovra Finanziaria 2015 (L. n. 190/2014), può essere effettuata solo a decorrere dal 1° marzo 2014 fino al 30 giugno 2018 e vale esclusivamente per la quota maturanda, ossia il TFR maturato nel suddetto periodo e scatta dal momento in cui si effettua la scelta.

Regime fiscale – Oltre alla questione dell’irrevocabilità, bisogna tenere d’occhio un altro fattore importante: vale a dire la tassazione che si applica alla somma anticipata. Infatti, qualora si optasse per l’anticipazione mensile in busta paga, scatterà la tassazione Irpef ordinaria, non invece quella separata come generalmente avviene in caso di Tfr corrisposto in sede di risoluzione del rapporto di lavoro.

Test di convenienza – Ma non è detto che l’applicazione della tassazione ordinaria significa automaticamente meno ricchezza per il dipendente. Infatti, il meccanismo di prelievo introdotto dall’art. 1 c. 26 obbliga i lavoratori a valutarne la convenienza, che si differenzia in base ai redditi in capo a questi ultimi. In pratica, all’aumentare del reddito automaticamente diventa anche più onerosa la PIR rispetto al Tfr considerato come “buonuscita” o a quello investito nella previdenza integrativa. Quindi, l’aumento di livello della retribuzione fa crescere lo svantaggio fiscale per chi opta per la liquidazione in busta paga.

Bonus 80 euro – Altro chiarimento fornito in occasione del Videoforum riguarda i riflessi che la PIR ha sul bonus 80 euro. In particolare, è stato precisato che il bonus 80 euro non rileva ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’art. 13 c. 1-bis del Tuir. Ciò significa, quindi, che se per esempio un dipendente avesse diritto al bonus perché titolare di un importo inferiore a 24.000, ma con il TFR in busta paga superi il limite massimo di 26.000, ciò consentirebbe comunque di fruire del bonus in quanto la verifica va effettuata al netto dell’importo corrisposto.

Deduzione – Infine, viene evidenziato che sulle somme corrisposte in anticipo dal lavoratore le imprese possono dedurre una somma pari al 4%; percentuale questa che potrebbe sale al 6% per i datori di lavoro che occupano almeno 50 addetti.
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