Dopo lo stop dello scorso anno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sebbene con un ritardo di quasi un mese, hanno firmato e reso disponibile il
D.I. 25 marzo 2015 che disciplina il meccanismo di detassazione delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato e stabilisce i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Il rifinanziamento dei premi di produttività, si ricorda, è contenuto nell’art. 1, commi 182 e 184-191 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che prevede una tassazione agevolata, con
imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa,
entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”) in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a
50.000 Euro.
Da notare che affinché sia possibile godere dell’imposta agevolata è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione
di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU.
Ciò ha destato già qualche perplessità sul fronte sindacale. “Siamo d’accordo con questo provvedimento – commenta Michela Spera, Segretaria Nazionale Fiom Cgil – ma la platea dei beneficiari è limitata ai lavoratori delle aziende che fanno contrattazione aziendale. Restano
esclusi i dipendenti più deboli, che ne avrebbero più bisogno: si tratta del personale che lavora nelle imprese piccole e medie, nelle aziende in crisi o in quelle dove il sindacato è meno presente”.
Il decreto, trasmesso alla Corte dei Conti per la relativa registrazione, presenta importanti novità rispetto allo scorso anno che riepiloghiamo di seguito.
Novità - Il ritorno dei premi di risultato, in sostanza, presenta due novità essenziali rispetto ai precedenti interventi:
- innanzitutto è previsto che l’imposta sostitutiva si applichi anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (art. 3);
- inoltre, sarà possibile fruire di una detassazione totale se la corresponsione di quanto spettante a titolo di somme per la produttività avviene mediante somme che non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF (es. contributi di assistenza sanitaria) ovvero mediante cessione di prodotti dell’azienda al valore normale.
Criteri di misurazione - Il decreto dispone che i contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
Partecipazione agli utili dell’impresa – Quanto alla novità riguardante la partecipazione agli utili dell’impresa, il decreto chiarisce che bisogna prendere a riferimento gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del Codice civile; inoltre, viene chiarito che l’applicazione dell’imposta sostituiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni ivi previste, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.
Coinvolgimento paritetico dei lavoratori - Il decreto stabilisce, altresì, che l’incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte ed i risultati raggiunti. Non costituiscono invece strumenti e modalità utili al fine dell’incremento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.
Deposito e monitoraggio dei contratti - L’applicazione dell’imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto da effettuare
entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello (sotto riportato).
Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità deve avvenire entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto.
Efficacia – Le disposizioni appena illustrate, a norma dell’art. 7, si applicano all’ erogazioni effettuate nel periodo d’imposta 2016 e in quelli successivi. Nell’eventualità in cui tali erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, l’applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla Legge di Stabilità 2016 e dal D.I. 25 marzo 2016.