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Dopo lo stop dello scorso anno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sebbene con un ritardo di quasi un mese, hanno firmato e reso disponibile il D.I. 25 marzo 2015 che disciplina il meccanismo di detassazione delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato e stabilisce i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Il rifinanziamento dei premi di produttività, si ricorda, è contenuto nell’art. 1, commi 182 e 184-191 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”) in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50.000 Euro.
Da notare che affinché sia possibile godere dell’imposta agevolata è necessario che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU.
Ciò ha destato già qualche perplessità sul fronte sindacale. “Siamo d’accordo con questo provvedimento – commenta Michela Spera, Segretaria Nazionale Fiom Cgil – ma la platea dei beneficiari è limitata ai lavoratori delle aziende che fanno contrattazione aziendale. Restano esclusi i dipendenti più deboli, che ne avrebbero più bisogno: si tratta del personale che lavora nelle imprese piccole e medie, nelle aziende in crisi o in quelle dove il sindacato è meno presente”.
Il decreto, trasmesso alla Corte dei Conti per la relativa registrazione, presenta importanti novità rispetto allo scorso anno che riepiloghiamo di seguito.
Novità - Il ritorno dei premi di risultato, in sostanza, presenta due novità essenziali rispetto ai precedenti interventi:
Partecipazione agli utili dell’impresa – Quanto alla novità riguardante la partecipazione agli utili dell’impresa, il decreto chiarisce che bisogna prendere a riferimento gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del Codice civile; inoltre, viene chiarito che l’applicazione dell’imposta sostituiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni ivi previste, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.
Coinvolgimento paritetico dei lavoratori - Il decreto stabilisce, altresì, che l’incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte ed i risultati raggiunti. Non costituiscono invece strumenti e modalità utili al fine dell’incremento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.
Deposito e monitoraggio dei contratti - L’applicazione dell’imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello (sotto riportato).
Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità deve avvenire entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto.
Efficacia – Le disposizioni appena illustrate, a norma dell’art. 7, si applicano all’ erogazioni effettuate nel periodo d’imposta 2016 e in quelli successivi. Nell’eventualità in cui tali erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, l’applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla Legge di Stabilità 2016 e dal D.I. 25 marzo 2016.