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Premessa – L’onere datoriale circa l’impossibilità relativa alla ricollocazione del dipendente in mansioni analoghe a quelle in precedenza svolte, pur se inteso elasticamente, non può considerarsi assolto attraverso la prova di un’offerta di attività non subordinata, ma autonoma, esterna all’azienda e priva di garanzia sotto l’aspetto economico, come quella di sub–agente, specialmente se ad altri lavoratori siano state offerte alternative lavorative ben più valide sotto l’aspetto sia del lavoro che del reddito. A stabilirlo è la sentenza n. 12810 del 23 maggio 2013.
La vicenda – A beneficiare del divieto di discriminazione nell’obbligo di ripescaggio, è il consulente di una società di assicurazioni, a cui viene revocato il licenziamento. In particolare, i giudici avevano da una parte accolto le ragioni che avevano costretto la datrice di lavoro a fare a meno di uno dei servizi offerti alla clientela, dall’altro però avevano evidenziato come l’agenzia assicuratrice però non era riuscita a provare l’impossibilità di ricollocare il dipendente licenziato, offrendogli mansioni equivalenti. La società ricorre in Cassazione, in quanto la Corte d’Appello non ha ritenuto valida l’offerta fatta al lavoratore di collaborare autonomamente con la società; unica soluzione possibile per scongiurare il licenziamento secondo il datore di lavoro.
La sentenza – I giudici della Suprema Corte respingono l’offerta fatta dal datore di lavoro, in quanto improponibile. Gli Ermellini criticano il comportamento della società che nel procedere al ripescaggio si era limitata a sostenere l’impossibilità di offrire un ruolo analogo, “non avendo neppure ravvisato l’opportunità di affidare al lavoratore un mandato agenziale e quindi mansioni equivalenti, così come invece avvenuto per altri dipendenti”. Al riguardo, la Corte rammenta che l’onere della prova dell’impossibilità di restituire al lavoratore la vecchia posizione, sebbene debba essere interpretato con l’elasticità indicata dalla precedente giurisprudenza, non può considerarsi assolto con la proposta di cui sopra. In particolare, il posto di sub-agente, proposto al dipendente era di natura non subordinata, esterna all’azienda e priva di qualsiasi certezza sia sotto il profilo del reddito che del lavoro stesso. Mentre lavori decisamente più appetibili erano stati offerti ai colleghi che si trovavano nella stessa posizione lavorativa del ricorrente.