23 luglio 2014

Riscatto studi esteri. Decide il MIUR

Il periodo di studio conseguito all’estero è riscattabile solo se lo prevede il MIUR

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Le valutazioni di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero spettano al MIUR. L’INPS, infatti, si astiene dal compiere qualsiasi tipo di valutazione che attiene al merito del riconoscimento del titolo (natura, grado, valore legale in loco, ecc.). A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 6208 di ieri specificando altresì che le istruzioni si estendono a tutti gli iscritti alle forme previdenziali gestite dell’Istituto, compresi gli iscritti alle gestioni dipendenti pubblici.

Valore legale dei titoli – In via preliminare l’INPS ricorda che, salvo il caso di legge speciale o di Accordi bilaterali, i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno “valore legale” in Italia. Pertanto, affinché i titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili, è necessario che questi ultimi siano stati riconosciuti da Università italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia. Principio, questo, valevole per la generalità dei titoli stranieri, ma non sono più operativi per i titoli ai quali è applicabile il D.P.R. 189/2009. Difatti, le valutazioni concernenti il riconoscimento “ai fini previdenziali” dei suddetti titoli e dei relativi curricula studiorum sono state rimesse alla competenza del MIUR. Ne consegue che i periodi di studio sono riscattabili solo quando siano oggetto di specifico riconoscimento “a fini previdenziali” ai sensi dell’ art.3, comma 1, lettera b., del D.P.R. n. 189/2009. Inoltre, allo specifico fine dell’ammissione alla facoltà di riscatto non hanno rilievo altri riconoscimenti come quelli ulteriori previsti dal D.P.R. in parola, i riconoscimenti per le finalità accademiche di cui all’art.2 della Legge n. 148/2002, ovvero per le finalità relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria, e dagli articoli 49 e 50 del D.P.R. 19 agosto 1999, n. 394.

Campo di applicazione – Quanto appena detto, precisa l’INPS, si applica esclusivamente ai titoli di studio accademici esteri rilasciati nei Paesi aderenti alla “Convenzione di Lisbona” dell’11 aprile 1997; a tal fine, è irrilevanti la data di conseguimento del titolo.

L’istruttoria –
Nel caso in cui l’interessato intenda ottenere il riconoscimento del titolo “ai fini previdenziali”, la struttura territoriale di competenza deve inviare al Ministero del Lavoro specifica istanza, corredata dai seguenti documenti: titolo di studio tradotto; certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto. Se, invece, il titolo di studio sia stato rilasciato in Paese non appartenente all’Unione europea o allo Spazio Economico Europeo o alla Confederazione Svizzera, occorrono i seguenti documenti: titolo di studio, tradotto e legalizzato; certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto; dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento. In caso di documentazione mancante, l’INPS fissa un termine di 60 giorni per l’integrazione. Tuttavia, in assenza di riscontro, la sede respinge la domanda di riscatto solo quando manchino tutti i documenti su elencati. Una volta definita l’istruttoria, la Sede invia la documentazione acquisita, la documentazione comprovante la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento, l’eventuale nota istruttoria, al: Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca – Direzione Generale per l’ Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario – Ufficio IX–Piazza Kennedy, 20 (indirizzo Posta elettronica certificata: studiuniversitari@postacert.istruzione.it). Il Ministero ha 90 giorni di tempo dal ricevimento dell’istanza per adottare il provvedimento conclusivo, che dovrà poi essere comunicato all’interessato e all’ente richiedente. Ricevuto il provvedimento di riconoscimento o di diniego, la sede procederà ai conseguenti adempimenti di competenza.
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