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Premessa – A poco più di sette mesi dall’entrata in vigore della Riforma Fornero (L. n. 92/2012), sembra ancora non consolidarsi un’interpretazione uniforme sul nuovo processo breve (c.d. Rito Fornero), disorientando gli operatori. Infatti, si sta arrivando a una situazione in cui ciascun Tribunale adotta una propria prassi. Molti sono i problemi riscontrati, tra cui: la facoltà o meno per chi presenta il primo ricorso di optare per il nuovo rito o per quello ordinario; la facoltà per il datore di lavoro di avvalersi del nuovo rito; la possibilità per il datore di lavoro di utilizzare il nuovo rito per domande diverse, ma contestuali a quella sull'illegittimità del licenziamento.
Processo sprint – Stiamo parlando, in particolare, del nuovo rito introdotto dalla Riforma Fornero che prevede la celerità del procedimento: per le controversie in materia di licenziamenti, nelle ipotesi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della L. n. 300/1970; quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
Le interpretazioni – Al riguardo, le varie interpretazione della giurisprudenza possono essere sintetizzate sostanzialmente in due filoni: da un parte abbiamo un’impronta più rigorosa per salvaguardare le caratteristiche di celerità del rito, dichiarando inammissibile o improponibile ogni domanda “estranea”; dall’altra, invece, si cercano soluzioni diverse dalla pronuncia di inammissibilità o improponibilità. Per questi ultimi nell'ipotesi di domande ritenute "estranee" si procede al mutamento del rito da speciale in ordinario, previa separazione delle cause, escludendo dunque la chiusura del processo con una pronuncia in rito.
Tribunali a confronto – Citiamo alcune interpretazioni dei vari Tribunali sparsi per l’Italia. Nel Tribunale di Milano, per esempio, di recente è stato chiesto in via principale l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) e, in subordine, per il caso in cui si accerti l'insussistenza del requisito dimensionale per l'applicazione di tale norma, le inferiori tutele risarcitorie previste dalla L. n. 604/ 66 per le aziende con meno di 15 dipendenti. In tal caso, però, il giudice milanese ha accertato l'insussistenza del requisito dimensionale, rigettando la domanda di applicazione dell'articolo 18 e dichiarando improponibile la domanda subordinata, in quanto estranea al nuovo rito. Differenti sono le conclusioni del Tribunale di Genova. Infatti, quest’ultimo ritiene che le domande subordinate di riconoscimento per il licenziamento di una tutela diversa da quella dell'articolo 18 possano essere trattate nell'ambito del procedimento speciale, in quanto fondate sull'ingiustificatezza del medesimo licenziamento. Altra interpretazione ancora è quella del Tribunale di Venezia, dove con riferimento alle domande ritenute "estranee" si è proceduto al mutamento del rito da speciale in ordinario, previa separazione delle cause, escludendo dunque la chiusura del processo con una pronuncia in rito (inammissibilità o improponibilità).