Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 16/2014 in materia di salute e sicurezza, ha precisato che qualora sia scaduto il mandato del RLS, perché riferito a una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potrà continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni di cui al T.U. Sicurezza in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori (Titolo I, Capo III, Sezione VII).
I quesiti – L’Unione Sindacale di Base (USB) dei vigili del fuoco ha avanzato istanza di interpello per sapere se “la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati”.
Nomina RLS – In via preliminare, la Commissione interpelli tiene a precisare che la presenza del RLS è volta ad assicurare in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalità di elezione o designazione del RLS. In particolare, l’art. 47, c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che “il rappresentante di lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo” e il successivo; mentre il c. 5, art. 47 del T.U. Sicurezza affida alla contrattazione collettiva il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS. Con riferimento invece, alle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Risposta MLPS – Alla luce del suddetto quadro regolatorio, la Commissione interpelli ritiene che le modalità di elezione o designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l’azienda. Qualora tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia, continua a operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività. Ciò al fine di evitare che, per ritardi nella contrattazione, i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di conseguenza, i RLS il cui mandato sia scaduto, perché riferito a una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni di cui al T.U. Sicurezza in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori. Infine, qualora manchino le RSA, i lavoratori potranno direttamente eleggere i RLS in azienda. A questi ultimi, eletti all’esito della scelta direttamente operata da parte dei lavoratore, si applicherà la normativa di legge ed essi svolgeranno le proprie funzioni fino a quando non intervenga la contrattazione aziendale e quindi, in base ad essa, si procede a una nuova elezione o designazione dei RLS.
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