28 agosto 2013

Sanabili gli associati in partecipazione

Regolarizzabili i rapporti di associazione in partecipazione con assunzioni, previste da accordi collettivi, a tempo indeterminato
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – È possibile stipulare i rapporti di associazione in partecipazione, con un contratto subordinato a tempo indeterminato o un apprendistato. La chance di stabilizzazione è stata concessa direttamente dal D.L. Lavoro (D.L. n. 76/2013), recentemente convertita nella L. n. 99/2013. Tuttavia, per usufruirne è necessario raggiungere – tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013 - un’intesa tra datore di lavoro e sindacati che nella generalità dei casi sarà di livello aziendale. Al riguardo, si rammenta che il processo di stabilizzazione è consentito anche alle imprese che abbiano subito provvedimenti amministrativi o pronunce giurisdizionali, purché non definitivi, concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti di associazioni in partecipazione.

L’intesa con i sindacati – Gli interlocutori che hanno facoltà di avviare la stabilizzazione, la quale deve pervenire entro il 30 settembre 2013, possono essere le rappresentanze sindacali aziendali o nazionali (in base alla dimensione aziendale); in assenza (ipotesi tipica delle piccole imprese), è possibile rivolgersi alle rappresentanze territoriali. In ogni caso deve trattarsi di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, è estremamente importante che l’accordo contenga l'impegno all'assunzione dei lavoratori entro tre mesi dalla firma, nonché la tipologia di contratto da adottare che potrà essere solo a tempo indeterminato oppure di apprendistato.

La stabilizzazione – Dopo aver raggiunto l’intesa con i sindacati, bisogna procedere entro i successivi tre mesi all’assunzione dei lavoratori (full time o part time). Con riferimento agli apprendisti è bene che l'accordo preveda la percentuale minima di part time utile a soddisfare l'obiettivo formativo. A tal proposito, si ribadisce che la stabilizzazione riguarda solo associati con esclusivo apporto di lavoro, con l'esclusione quindi delle ipotesi miste.

Licenziamenti individuali – Per quanto riguarda l’aspetto dei licenziamenti individuali, è stato previsto che nei sei mesi successivi all’assunzione i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Ne consegue che è esclusa la possibilità di recedere per motivi economici.

Il contributo – Il processo di stabilizzazione, però, ha un costo. Infatti, bisogna versare un contributo straordinario nella misura del 5% della quota relativa all'associato, che serve a integrare la posizione previdenziale dei lavoratori oggetto di stabilizzazione (il termine di pagamento non è indicato nella legge). Tale contributo va calcolato sui compensi erogati all'associato per la durata del contratto e, in ogni caso, per un periodo non superiore a sei mesi.

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