4 dicembre 2014

Sgravio contributivo. Il diritto di precedenza è vincolante

Il beneficio di cui alla L. n. 407/1990 non scatta in caso di violazione del diritto di precedenza

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 29/2014, ha chiarito che lo sgravio contributivo di cui alla L. n. 407/1990 – che verrà eliminato a decorrere dal 1° gennaio 2015 per effetto della Legge di Stabilità 2015 – non opera in caso di violazione del “diritto di precedenza”. Violazione, questa, che si verifica esclusivamente in riferimento a assunzioni effettuate per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe. Inoltre, viene specificato che la fruizione dell’agevolazione contributiva non è impedita in caso di dimissioni ovvero di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Il quesito – L’ANISA (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio) ha avanzato un doppio quesito in merito alla possibilità concessa ai datori di lavoro – a decorrere dal 1° gennaio 1991 - di poter assumere con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, avvalendosi di uno sgravio contributivo previdenziale e assistenziale pari al 50% per un periodo di 36 mesi (art. 8, c. 9 della L. n. 407/1990). Innanzitutto, è stato chiesto quale sia la corretta interpretazione della locuzione “in sostituzione” contenuta nella norma su richiamata; inoltre, è stata posta la questione circa l’applicabilità di quest’ultima nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale ex art. 7, L. n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012 (Riforma Fornero).

Sgravio contributivo limitato – Il Ministero del Welfare, nel richiamare la normativa contenuta nell’art. 8, c. 9 della L. n. 407/1990 (rivisitata dalla Riforma Fornero), evidenzia che per poter fruire dello sgravio contributivo (50%), è necessario che la nuova assunzione non venga effettuata al fine di sostituire lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, non più “per qualsiasi causa licenziati o sospesi” come era previsto nella formulazione precedente alla Riforma Fornero.

Sostituzione lavoratori – Ciò detto, il ministero del Lavoro si concentra sulla questione della “sostituzione” di lavoratori dipendenti, sottolineando che essa si manifesta quando il datore di lavoro effettui l’assunzione di un lavoratore per adibirlo a mansioni per le quali il personale licenziato vanta un diritto di precedenza alla riassunzione. Sul punto è bene richiamare anche l’art. 4, c. 12, lett. a) della Riforma Fornero (L. n. 92/2012), il quale stabilisce che il beneficio contributivo non spetta laddove l’assunzione violi “il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine”. Diritto di precedenza, questo, che riguarda esclusivamente le “mansioni già espletate” dal lavoratore in esecuzione di uno o più rapporti a termine presso la medesima azienda per un periodo superiore a 6 mesi (art. 5, c. 4 del D.Lgs. n. 368/2001).

Risposta MLPS –
Alla luce di quanto su esposto, il Ministero del Lavoro ritiene che la violazione del sopraindicato diritto di precedenza e la conseguente esclusione dal beneficio contributivo, possano essere fatte valere esclusivamente con riferimento alle assunzioni effettuate per la “medesima qualifica” e per mansioni sostanzialmente analoghe e non invece per qualifiche o mansioni diverse, in quanto solo nel primo caso si realizza una effettiva “sostituzione” del lavoratore. In merito al secondo quesito, circa l’applicabilità dello sgravio contributivo, nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale ex art. 1, comma 40, L. n. 92/2012, il Ministero del Lavoro specifica che il beneficio contributivo non spetta solo nei confronti di quei datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti la nuova assunzione, abbiano effettuato recessi unilaterali o sospensione dei rapporti di lavoro nell’interesse dell’impresa, con esclusione dei casi di cessazione del rapporto verificatisi a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale o per cause imputabili al lavoratore (giusta causa o giustificato motivo soggettivo). Quindi, è possibile fruire delle agevolazioni contributive in questione sia nelle ipotesi si dimissione del lavoratore sia di risoluzione consensuale del rapporto, anche qualora queste ultime siano definite a seguito del tentativo di conciliazione (ex art. 7, L. n. 604/1966).
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