Se un soggetto, consigliere di una società estinta, costituisce una nuova società, potrà accedere all’esonero contributivo di cui alla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, c. 118-124, L. n. 190/2014). Infatti, se la nuova società non è controllata o collegata dalla società estinta nei termini previsti dall’art 2359 c.c., lo sgravio contributivo triennale trova normalmente applicazione.
Quindi, non trova luogo il chiarimento fornito dall’INPS (circolare n. 17/2015) che esclude l’applicazione degli sgravi in oggetto se nei 3 mesi antecedenti l’entrata in vigore della stessa (1° gennaio 2015), lo stesso datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero le società a questi collegate, ex art. 2359 cc, assumesse il dipendente.
Il quesito - La Fondazione Studi CdL è stata interrogata in merito a una questione riguardante lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Il caso proposto è il seguente: “
Nella società A, MARIO ROSSI è Consigliere (non assicurato all’INAIL/ INPS, puramente un soggetto utile ai fini del CdA). Mario Rossi esce dalla società A, da cui vengono licenziati anche alcuni dipendenti a tempo indeterminato. Mario Rossi costituisce dunque una sua propria società e assume a tempo determinato questi dipendenti. Dopo 6 mesi può trasformarli a tempo indeterminato usufruendo degli sgravi ex tutele crescenti? Il dubbio sorge per il fatto che era Consigliere, quindi legato (anche se non socio amministratore o dipendente) alla società A, cessata. Infatti, la legge di stabilità esclude l’applicazione degli sgravi in oggetto se nei 3 mesi antecedenti l’entrata in vigore della stessa, lo stesso datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero le società a questi collegate, ex art. 2359 cc, assumesse il dipendente. Il fatto che Mario Rossi fosse un semplice Consigliere salva l’applicazione degli sgravi o dobbiamo considerare la nuova società costituita come collegata alla società A cessata (o i precedenti rapporti interpersonali) e quindi non possiamo applicare gli sgravi?”.
Campo di applicazione – Lo sgravio contributivo triennale, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, c. 118-124L. n. 190/2014), spetta in caso di nuove assunzioni con
contratto a tempo indeterminato nel periodo “1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015”. L’incentivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a
euro 8.060 su base annua.
Il bonus può essere goduto una sola volta per lavoratore e spetta a condizioni che nei
sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.
Sul punto, il Legislatore ha inteso escludere l’applicazione dell’esonero anche laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
Impresa controllata e collegata – Per rispondere al quesito posto, i CdL partono dalla nozione di impresa controllata e collegata (art. 2359 del codice civile). In particolare, sono considerate società controllate:
• le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
• le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
• le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Sul punto, bisogna ricordare che sono considerate collegate le società dove un’altra società esercita una notevole influenza, che si presume venga realizzata quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Quindi, nel caso di specie i CdL concludono che se la nuova società non è controllata o collegata dalla società A nei termini previsti dall’art 2359 c.c., si potrà accedere all’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità in quanto il fatto che il consigliere faceva parte del consiglio d’amministrazione della società A non è un elemento impeditivo.