10 novembre 2015

Sgravio triennale: casi particolari

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

La condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione a tempo determinato, il lavoratore non risulti occupato in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – requisito necessario per accedere allo sgravio contributivo triennale (art. 1, co. 118 e ss. della L. n. 190/2015) – sussiste a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera. Cosa vuol dire questo? Che l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale.


Il chiarimento è rinvenibile nella corposa Circolare n. 178/2015 dell’INPS, che elenca una serie di precisazioni in ordine a situazioni caratterizzate da particolari condizioni di specificità.


Part-time – Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, i cui limiti di agevolazione spettano in misura proporzionata al lavoro svolto (vedi Circolare INPS n. 17/2015), è stato specificato che lo sgravio contributivo spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima.


Differente è invece il caso in cui le assunzioni siano differite; il datore di lavoro, infatti, perderebbe con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto.


Periodo di prova – Terzo importante chiarimento riguarda il mancato superamento del periodo di prova. Sul punto, l’INPS ha chiarito senza margini di interpretazioni che laddove il precedente rapporto di lavoro - intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione - sia stata risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero. Quindi, non è rilevante la circostanza della “condizione” - ossia il superamento del periodo di prova – in quanto il rapporto di lavoro deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine.


Cambio appalto e cessione contratto – Stesso epilogo si ha per i casi di cambio di appalto di servizi, nell’ipotesi in cui il CCNL che disciplina tali rapporti, preveda la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto. Quindi, essendoci una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, a causa del transito dei dipendente dal cedente al subentrante, cade uno dei requisiti fondamentali per godere dell’agevolazione contributiva.


Particolare è il caso di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario. In quest’ultimo caso, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario.


La fruizione dell’esonero è, infine, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.


Deroghe – Non bisogna dimenticare che, fermo restando la condizione essenziale secondo la quale la fruizione dell’esonero consiste nell’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, l’accesso all’incentivo non è pregiudicato se nei sei mesi precedenti le prestazioni lavorative hanno interessato forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

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