11 aprile 2016

Sicurezza: soccorso qualificato in ambito ferroviario

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 2/2016 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha stabilito che l’obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile per ciascun punto della rete ferroviaria va inteso comprendendo anche possibili modifiche al modello organizzativo scelto dall’azienda se lo stesso determina, o può comunque determinare, tempi d’ intervento più lunghi o modalità meno efficaci per garantire il soccorso qualificato ai lavoratori interessati e il trasporto degli infortunati.

Il chiarimento si è reso necessario alla luce delle modifiche recentemente intervenute nell’ organizzazione del lavoro in ambito ferroviario che prevedono a bordo treno la presenza di un solo operatore in grado di condurre il treno (anche in condizioni di emergenza). Infatti, a seguito di sollecitazioni pervenute da parte di Rappresentanti di lavoratori per la sicurezza e Organizzazioni sindacali, è stata manifestata la criticità secondo cui, l’assetto organizzativo assunto degli enti gestori del trasporto ferroviario potrebbe incidere negativamente sulla tempestività dell’intervento di primo soccorso in caso di malore del macchinista.

Il quesito – La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha avanzato un quesito per avere maggiori delucidazioni in ordine al D.M. 24 gennaio 2011, n. 19 “Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del Decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

In particolare, è stato chiesto se “l’obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile va inteso considerando come non in discussione il modello organizzativo scelto dall’azienda (es. agente unico) o può invece rimettere in discussione le scelte aziendali di organizzazione del lavoro se le stesse determinano, o possono comunque determinare, tempi di intervento molto più lunghi e certamente superiori a quelli previsti dal Comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al DPR 27/03/1992?

D.M. 24 gennaio 2011 - Il Decreto Ministeriale su citato, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 del Decreto n. 388 del 2003, prevede che il datore di lavoro impiega il proprio personale nelle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario, fornendo loro le dotazioni per il primo soccorso, ossia di un pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 del Decreto n. 388 del 2003 e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare la richiesta di pronto soccorso.

Risposta Commissione Interpelli – Presa visione del quesito su esposto, e premesso che il modello organizzativo è una scelta libera del datore di lavoro, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha specificato che l’obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile per ciascun punto della rete ferroviaria va inteso comprendendo anche possibili modifiche al modello organizzativo scelto dall’azienda se lo stesso determina, o può comunque determinare, tempi di intervento più lunghi o modalità meno efficaci per garantire il soccorso qualificato ai lavoratori interessati e il trasporto degli infortunati.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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