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Il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 18/2014 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha chiarito che le visite mediche di controllo dell’idoneità psicofisica all’impiego devono essere svolte durante l’orario di lavoro; in caso contrario, ossia per controlli sanitari svolti in orario extra lavorativi, è necessario giustificarne le motivazioni produttive che determinano una tale scelta. In quest’ultimo caso, il lavoratore è comunque considerato “in servizio”, con diritto a percepire la retribuzione e qualsiasi competenza collegata. Da precisare, inoltre, che le visite mediche non possono comportare in nessun caso oneri a carico del lavoratore, in quanto è un obbligo che spetta al datore di lavoro.
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