Premessa – Il contratto a termine per ragioni sostitutive rappresenta, al di fuori di quelle che erano note come esigenze tecniche, organizzative e produttive (e che non devono più essere esplicitate a partire dal 21 marzo 2014), uno dei motivi principali per cui i datori di lavoro ricorrono a tale istituto per procedere a una nuova assunzione a tempo determinato o per provvedere alla sostituzione di un lavoratore o di una lavoratrice che si assenta dal servizio. L’indicazione di tale motivazione nel contratto di lavoro, che non è più necessaria dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 34/2014, comporta l’applicazione di regole specifiche, che illustriamo di seguito.
Stipulazione del contratto – Innanzitutto, è bene specificare che il contratto va stipulato obbligatoriamente in forma scritta, nel quale va fatto anche esplicito riferimento al diritto di precedenza. Altro elemento obbligatorio da indicare nel contratto è il termine finale ossia la data di scadenza del rapporto, questa può avvenire – oltreché con l’indicazione di un giorno del calendario – con riferimento a un determinato evento del quale non si conosce la data (per esempio, il rientro in servizio di un determinato lavoratore).
Sostituzione per maternità – Una situazione che spesso porta il datore di lavoro a ricorrere all’istituto in commento è la sostituzione per maternità (art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001), la quale tra l’altro dispone quanto segue:
- in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro per eventi collegati alla maternità, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo;
- l’assunzione di personale a termine e l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del T.U. può avvenire anche con anticipo fino a 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva;
- nelle aziende con meno di 20 dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a termine in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50%.
Stop all’addizionale ASpI - I lavoratori assunti per esigenze sostitutive non danno luogo al pagamento del contributo addizionale per finanziare l’ASpI che è posto a carico del datore di lavoro che assume non a tempo indeterminato.
La deroga – Nei contratti a termine per ragioni sostitutive, inoltre, non trova applicazione il limite di assunzione, pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, introdotto dal Jobs act (L. n. 34/2014). Infatti, se la ragione è “sostitutiva” (ed è quindi opportuno che sia esplicitamente indicata) il datore di lavoro può legittimamente provvedere a tutte le assunzioni a termine di cui ha bisogno.
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