Premessa – Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è escluso dal rito Fornero (L. n. 92/2012). Pertanto, non è necessario che tali licenziamenti passino prima da un preventivo tentativo di licenziamento. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 12886/2012, ricordando che l’intento della disposizione nella commissione di conciliazione “deve riguardare essenzialmente l’organizzazione del lavoro e l’attività produttiva e non già questioni attinenti alla persona del lavoratore”.
Il quesito – Il Ministero del Lavoro è stato interrogato in merito alla compatibilità fra il nuovo rito Fornero introdotto dalla L. n. 92/2012 e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per superamento del periodo di comporto.
Il periodo di comporto – Il periodo di comporto altro non è che il periodo di tempo durante il quale il lavoratore assente per motivi di salute ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Una volta superato tale periodo, il lavoratore può essere licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Il rito Fornero – Ricordiamo che la Riforma del lavoro, prima di procedere al licenziamento, ha introdotto una conciliazione obbligatoria preventiva che interessa esclusivamente i datori di lavoro con più di 15 dipendenti. In sostanza, si tratta di un nuovo percorso che riprende i connotati del tentativo conciliatorio in vigore prima del collegato lavoro (L. n. 183/2010), anche se in quel caso l'obbligatorietà scattava dopo il recesso ed era propedeutica al giudizio. A tal proposito, va ricordato che la fase conciliativa non può essere invalidato da una finta malattia del lavoratore. Uniche eccezioni ammesse sono: la maternità o infortunio sul lavoro. Infatti, il datore di lavoro deve comunicare alla competente D.T.L. l’intenzione di licenziare il lavoratore, con specificazione dei motivi e di eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore, inviando copia per conoscenza allo stesso lavoratore. Entro i successivi sette giorni la D.T.L. convoca le parti per il tentativo di conciliazione da concludersi entro 20 giorni (dalla convocazione), salvo accordo di proroga tra le parti. Nel caso in cui la “conciliazione” ha esito positivo essa si conclude con la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e trovano applicazione le norme riguardanti le nuove misure di sostegno al reddito (Aspi) oltre alle eventuali iniziative di sostegno alla ricollocazione professionale.
La risposta ministeriale – Come precisato in premessa, il nuovo procedimento riguarda quei licenziamenti intimati per esigenze prettamente aziendali connesse a ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Ne deriva, dunque, che l’ipotesi di recesso dovuta al “superamento del periodo di comporto”, espressamente disciplinato dall’art. 2119 del codice civile, non integri la fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; pertanto, non vanno applicate le nuove regole e le procedure previste dalla riforma Fornero.
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