5 settembre 2012

TFR e risarcimento danno. Compensazione ok

Il committente può trattenere dalle competenze di TFR spettanti all’agente, le somme da lui dovute a titolo di risarcimento del danno

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – È possibile compensare le somme dovute dall’agente a titolo di risarcimento danni, con quelle spettanti a titolo di TFR. Una delle ragioni di fondo sta nel fatto che debiti e crediti abbiano origine dallo stesso rapporto. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14688 del 29 agosto 2012.

Il caso - La vicenda riguarda un agente assicurativo che, alla fine del proprio rapporto di collaborazione, si è visto trattenere dal committente un’ingente somma di denaro dal trattamento di fine rapporto a causa di alcuni danni subiti dall’azienda a fronte di un suo comportamento negligente. In particolare, la somma veniva trattenuta per la poca attenzione prestata dall’agente circa la stipula, da parte di alcuni subagenti, di una polizza assicurativa con efficacia retroattiva, causando non pochi danni all’azienda. A questo punto, l’agente ritenendo di aver subito un torto cita in giudizio la società: il ricorso è stato rigettato in sede di primo grado, mentre la Corte d’Appello nega il diritto alla società di compensare il risarcimento del danno con le competenze di fine rapporto.

La sentenza – I giudici della Suprema Corte cambiano, però, nuovamente le carte in tavola, spiegando che sul tema esistono diversi orientamenti di legittimità. Il primo ammette la possibilità di compensare redditi reciproci aventi origine dallo stesso rapporto, sempre e comunque entro gli stretti limiti imposti dal Codice civile. Il secondo orientamento, invece, prevede la c.d. “compensazione atecnica” tra rispettivi crediti e debiti, quando questi abbiano origine da un unico rapporto. Inoltre, sempre secondo tale orientamento, la compensazione dei rispettivi crediti e debiti, quando il rapporto da cui hanno origine è unico, non è subordinata alla proposizione di un’apposita eccezione di compensazione. Pertanto, alla luce dei suddetti orientamenti, i giudici ribaltano la sentenza di secondo grado ritenendo dunque possibile la compensazione in commento.
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