10 gennaio 2014

Trasferimento dipendente. Formazione ad hoc

Il lavoratore che viene destinato a mansioni differenti deve essere sottoposto a una formazione specifica

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il datore di lavoro ha l’obbligo di impartire una specifica formazione al dipendente qualora quest’ultimo, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. Differente è invece la situazione in cui il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva. In tal caso, infatti, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l'opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente. A renderlo noto è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 20791/2013.

Obbligo della formazione –
La precisazione ministeriale arriva a seguito di una richiesta di parere in merito alla necessità di provvedere alla formazione, ex art. 37, c. 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (T.U. Sicurezza), di lavoratori che siano stati meramente trasferiti da un servizio all'altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica. Si rammenta che il disposto normativo appena menzionato stabilisce che “la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire” tra l'altro “in occasione […] b) del trasferimento o cambiamento di mansioni”.

Chiarimento MLPS – Ciò detto, l’obbligo formativo è dovuto qualora vi sia una sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nell’organizzazione lavorativa dell'azienda ed alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo. Quindi, considerato che il discrimine della citata norma (comma 4 dell'art. 37 del T.u. sicurezza) attiene non già alla variazione di qualifica, bensì alla variazione di mansione e/o al trasferimento, per il Ministero del Welfare le due fattispecie (mansioni e trasferimento) devono essere intese “in senso analogamente orientato”. In pratica, il trasferimento assume autonoma rilevanza ai fini degli obblighi formativi laddove “presupponga un'adeguata valutazione dei rischi specifici”. Pertanto, la necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso sia trasferito nell'ambito della stessa azienda va valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre lo stesso lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (per esempio nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata (per esempio in caso di differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro e delle relative dotazioni e di variazione delle vie e delle uscite di emergenza).
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