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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 16/2015, ha fornito utili chiarimenti in merito alla possibilità o meno di poter adibire la lavoratrice madre nell’attività di “conducente di linea” nel servizio pubblico di trasporto collettivo. A tal proposito, il Dicastero specifica che le lavoratrici madri non possono essere adibite alla suddetta attività esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria. Ciò in quanto, la suddetta attività rientra tra quelle per le quali vige il divieto di adibizione al lavoro previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 151/2001.
In ogni caso, si ricorda che il datore di lavoro deve comunque effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori, tra cui le lavoratrici madri, esposti a rischi particolari. Pertanto, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, occorre valutare le relative ripercussioni sulla gravidanza o sull’allattamento, inclusi i rischi da stress lavoro correlato.
(prezzi IVA esclusa)