Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il diritto all’astensione dal lavoro, così come già riconosciuto alle lavoratrici dipendenti dall’art. 24, c. 1, del DLgs n. 80/2015, è stato esteso anche alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere. La novella è contenuta nell’art. 1, co. da 241 a 242 della Legge di Bilancio 2017 che riconosce appunto un congedo indennizzato di tre mesi alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio di cui all'art. 5-bis, del D.L. n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2013.
A differenza delle lavoratrici dipendenti, le autonome hanno diritto a percepire un’indennità giornaliera, durante il periodo di congedo, pari all’80% (e non al 100%) del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del Decreto-Legge n. 402 del 1981, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato.
(prezzi IVA esclusa)