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Premessa – Il lavoro accessorio va provato esclusivamente sul piano economico. Infatti, non assume alcuna rilevanza ai fini qualificatori la circostanza che il legislatore abbia usato l'espressione attività "meramente occasionale", in quanto l'unico elemento cui occorre riferirsi per verificare se l'attività sia o meno occasionale, e per la quale potrà essere regolarizzata mediante voucher, è esclusivamente il limite economico. La vigente disciplina, in particolare, ha ridotto tale limite a 2 mila euro per il settore commerciale e per i professionisti e 5 mila euro per quello agricolo. Tuttavia, occorre ricordare che oltre al limite citato previsto per l'utilizzatore bisogna tenere conto che il prestatore non deve aver percepito nell'anno, indipendentemente dal numero dei dipendenti, un importo superiore a 5 mila euro. In tal caso, infatti, il lavoratore dovrà considerare i rapporti intercorsi con i diversi committenti con i quali è stato occupato mediante l'utilizzo di voucher. Pertanto, è opportuno che il datore di lavoro si faccia rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità del lavoratore, anche se indubbiamente eventuali riqualificazioni del rapporto derivanti dal superamento di tale limite emergenti in sede ispettiva (si pensi ad esempio l'attivazione dell'INPS a seguito della verifica dai propri archivi che il lavoratore ha superato l'importo massimo) potrebbero in prima battuta ribaltarsi sul datore di lavoro. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la circolare n. 4/2013, fornendo le opportune indicazioni operative al proprio personale ispettivo per lo svolgimento di una corretta attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro/committenti che ricorrono al lavoro accessorio (da ultimo modificato dalla Riforma del Lavoro L. n. 92/2012).
Imprenditore commerciale o professionista – Per le prestazione rese nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite dei 5.000 euro annui, opera il limite di € 2.000. A tal proposito, occorre effettuare una precisazione; in particolare va chiarito che con l’espressione “imprenditore commerciale o professionista” s’intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’attività di impresa.
Voucher agricolo – Con riferimento ai voucher agricoli, la normativa vigente include nel novero dei soggetti abilitati: i pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università; le attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 (trattasi dei “produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono realizzare un volume d’affari non superiore a € 7.000, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti”) che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Limite orario – Altro elemento fondamentale da tenere conto è quello del limite orario e della scadenza del buono. In particolare, considerata la natura preventiva della comunicazione sull’utilizzo del lavoro accessorio, al fine di consentire la massima flessibilità sia del voucher telematico sia di quello cartaceo, il riferimento alla “data” non può che implicare che la stessa vada intesa come un “arco temporale” di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto, superata la quale la prestazione deve intendersi svolta in nero. Il valore minimo del tagliando per retribuire un’ora di lavoro è di 10 euro; pertanto, un lavoratore potrà essere occupato, nel caso di imprenditore commerciale, al massimo per 200 ore. Quanto alla scadenza dei buoni lavoro, occorre segnalare che quelli acquistati prima del 18 luglio 2012 potranno essere spesi sino al 31 maggio 2013 (rispettando al precedente disciplina); tali buoni non saranno conteggiati nel raggiungimento dei limiti di 5.000 euro e 2.000 euro.