29 marzo 2021

Le misure destinate al settore sportivo nel “Decreto Sostegni”

Prevista un’indennità in favore dei lavoratori sportivi

Autore: Pietro Mosella
Il D.L. n. 41/2021 c.d. “Decreto Sostegni”, in vigore dal 23 marzo 2021, introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
Anche il settore sportivo è interessato da alcune misure, si tratta, nello specifico, di:
  • indennità in favore dei lavoratori sportivi: vengono stanziati 350 milioni di euro per i lavoratori sportivi che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività;
  • misure di sostegno ai lavoratori della montagna: viene istituito un fondo di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in favore dei soggetti economici operanti negli sport invernali in montagna;
  • contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici: si stanziano oltre 11 miliardi di euro per l’introduzione di una serie di misure a sostegno degli operatori economici (imprese, artigiani o professionisti) titolari di partita Iva con un fatturato inferiore ai 10 milioni che abbiano avuto perdite a causa dell’epidemia, nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del decreto.

Indennità in favore dei lavoratori sportivi – L’articolo 10 del “Decreto Sostegni” introduce un’indennità, tra gli altri, per i lavoratori dello sport. Al comma 10 di detto articolo, in sostanza, è previsto che, alla società Sport e Salute S.p.A., è erogata, nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:
  • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
  • le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP;
  • le società e associazioni sportive dilettantistiche;

i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
Il predetto emolumento, non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

La misura è stata rimodulata in modo da prevedere un contributo forfettario basato sul reddito da lavoro sportivo, percepito nell’anno 2019, dichiarato a “Sport e Salute” dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica. Sono previsti i seguenti scaglioni:

a) ai soggetti che, nell'anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di 3.600 euro;
b) ai soggetti che, nell'anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di 2.400 euro;
c) ai soggetti che, nell'anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui, spetta la somma di 1.200 euro.


Misure di sostegno ai lavoratori sportivi della montagna – Nello stato di previsione del MEF è istituito, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto in commento, un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Nello specifico, una percentuale non inferiore al 70 per cento del finanziamento è destinata ai comuni montani che, nell’anno 2019, abbiano registrato presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune, venduti nell’anno 2019.

La restante percentuale, è distribuita agli altri comuni dei medesimi comprensori sciistici, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019, nonché in favore:
  • dei maestri di sci (iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021);
  • dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021;
  • delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi d’imposta 2017-2019.

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici - Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, l’articolo 1 del provvedimento in esame riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione.

Il decreto stanzia oltre 11 miliardi di euro e viene superato il sistema dei codici Ateco utilizzato nei precedenti decreti emanati a sostegno di imprese e autonomi.

La quantificazione degli indennizzi avviene mediante comparazione del fatturato o dei corrispettivi medi dell’anno 2020 con quelli del 2019.

Il contributo, la cui erogazione è affidata all'Agenzia delle Entrate, viene quantificato su una percentuale della differenza tra i due periodi e calcolato a seconda del volume dei ricavi o compensi, privilegiando i soggetti più “piccoli”.

Di questa misura potranno beneficiare gli operatori economici del settore sportivo, quali palestre o piscine costituite in forma societaria, o lavoratori sportivi titolari di partita IVA.

In conclusione, alle misure specificamente indirizzate al mondo dello sport e agli operatori ad esso collegati, sono destinati circa 1 miliardo di euro. A queste, vanno ad aggiungersi le somme destinate alla misura in favore dei titolari di partita IVA (operatori dello sport inclusi) e quelle destinate ad altre misure generali, come quelle previste per la riduzione delle bollette elettriche non ad uso domestico.

Differita l’entrata in vigore della riforma dello sport - Infine, occorre segnalare che, l’articolo 30 del “Decreto Sostegni”, prevede la modifica della decorrenza delle misure previste dai D. Lgs. nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021, ossia quelli attuativi della riforma dell’ordinamento sportivo (si veda Riforma dello sport: novità in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi del 24 marzo 2021), posticipando, di fatto, l’entrata in vigore al 1° gennaio 2022.

Nello specifico, è previsto, inoltre, un ulteriore differimento per gli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 36/2021, i quali si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2022.
Le misure destinate al settore sportivo nel “Decreto Sostegni”
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