14 novembre 2020

Sì della camera alla legge sull'omotransfobia

Autore: Ester Annetta
A una legge contro l’omofobia in Italia si lavora da circa 25 anni: risale infatti la 1996 la prima proposta presentata in materia, cui hanno fatto seguito, dieci anni dopo, anche le raccomandazioni dal Parlamento europeo; nelle ultime tre legislature il tentativo è stato poi replicato altre volte, ma l’esito è sempre stato un nulla di fatto.

Ora però qualcosa è cambiato: lo scorso 4 novembre la Camera ha infatti approvato, a scrutinio segreto, il testo dell’ultima proposta di legge sul tema – la n. 107, c.d. Legge Zan, dal nome del relatore della proposta - nella quale si unificano le precedenti proposte nn. 569, 868, 2171 e 2255.

Obiettivo della proposta è l’adozione di misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità.

Il testo si compone di dieci articoli, con i quali vengono introdotti nuovi reati, modellando anche il relativo sistema sanzionatorio; viene istituita la giornata nazionale contro la discriminazione; viene prevista l’istituzione di centri di tutela delle vittime della discriminazione.

La proposta interviene prima di tutto sull'art. 604 bis c.p. (introdotto dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, c.d. Legge Mancino), che attualmente contempla il reato di propaganda e istigazione alla violenza o ad atti di provocazione per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

Nella sua nuova formulazione, come modificata dall’art. 1 del testo della proposta, il citato art. 604 bis c.p. prevede:
  • la reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro per chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”(primo comma, lett.a);
  • la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per gli stessi motivi (primo comma, lett. b);
  • la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per i suddetti motivi (secondo comma).

La proposta modifica, poi, l’art. 604 ter c.p. che prevede l’aggravante della pena per qualunque reato, punibile con pena diversa dall’ergastolo, che sia commesso per finalità di discriminazione o di odio razziale, etnico, nazionale o religioso, o per agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità. Secondo la sua nuova formulazione, il predetto articolo stabilisce infatti anche l’aumento della pena fino alla metà per i reati commessi per finalità di discriminazione o odio fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, o per agevolare organizzazioni associazioni movimento o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità.

Molto delicata è poi la previsione contenuta nell’art. 3 del testo, che così recita: “Art. 3 - (Pluralismo delle idee e libertà delle scelte) - Ai sensi della presente legge, sono consentite la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte”.

Sostanzialmente la norma ricalca il contenuto dell’art. 21 della Costituzione (libertà di pensiero tramite la parola, la scrittura o altro mezzo di diffusione) poiché, dal momento che i nuovi reati introdotti dalla proposta di legge prevedono la punibilità delle condotte di istigazione (ossia di azioni persuasive o comunque incidenti sulla volontà altrui), il rischio era che la nuova norma potesse introdurre un “reato di opinione”, rendendo perciò perseguibili come istigazioni alla discriminazioni le manifestazioni di pensiero in difesa della famiglia eterosessuale o comunque divergenti rispetto al pensiero dei movimenti LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender).

E, a riguardo, la Commissione per gli affari costituzionali aveva infatti posto la condizione che la formulazione della norma chiarisse che “non costituiscono istigazione alla discriminazione la libera espressione delle idee o la manifestazione di convincimenti o di opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, nonché le condotte legittime riconducibili alla libertà delle scelte, purché non istighino all’odio o alla violenza, ossia non presentino un nesso con atti gravi, concreti ed attuali”.

L’art. 4 del testo di legge prevede, poi, la comminazione di pene accessorie al nuovo reato di discriminazioni fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull’identità di genere:
  • l'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività;
  • l'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati;
  • la sospensione della patente di guida o del passaporto;
  • il divieto di detenzione di armi;
  • il divieto di partecipare in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale;

nonché la possibilità che il beneficio della sospensione condizionale della pena possa essere subordinato, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività.

Il lavoro di pubblica utilità quindi, in caso di commissione di un reato dettato da finalità discriminatorie, può essere applicato sia prima che dopo la condanna o come sanzione di natura accessoria.

Inoltre viene eliminato il limite massimo di durata del lavoro di pubblica utilità in dodici settimane e si prevede invece che esso possa essere svolto presso le associazioni a tutela delle vittime dei reati di discriminazione.

L’art. 5 estende ai soggetti vittime dei reati commessi per ragioni di natura discriminatoria la tutela prevista dall'art. 90 quater c.p.p, che contempla l'adozione di cautele particolari nella fase di assunzione delle prove.

Con l’art. 6 si stabilisce che il 17 maggio venga riconosciuto Giornata Nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e contrastare pregiudizi, violenze e ogni forma di discriminazione. In questa giornata dovranno quindi essere organizzate, anche da parte delle scuole e delle Pubbliche Amministrazioni, cerimonie, incontri e iniziative con l'obiettivo di contrastare ogni tipo di condotta violenta e discriminatoria. La giornata non avrà comunque carattere di festività.

L’art. 7 affida all’UNAR (Ufficio per il contrasto delle discriminazioni, istituito presso la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per le Pari Opportunità, in attuazione dell’ art. 7 del D.Lgs. n. 215/2003), il compito di elaborare una strategia triennale nazionale di contrasto alle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, definendo gli obiettivi e individuando i mezzi necessari, comprendendovi misure che incidano sul mondo dell’educazione e dell’istruzione, sul lavoro, sulla comunicazione dei media.

Da ultimo l’art. 8 prevede un incremento di 4 milioni di euro annui per il Fondo per le pari opportunità a partire dal 2020, al fine di "finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime”.

La stessa norma prevede che, nei limiti delle risorse disponibili, vengano istituiti dei centri contro le discriminazioni su tutto il territorio nazionale per dare assistenza legale, sanitaria, di mediazione sociale e, ove necessario, anche di vitto e alloggio alle vittime dei reati di discriminazione, garantendo l'anonimato dei soggetti accolti.

Ora la proposta passa all’esame del Senato per la definitiva approvazione.
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