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Con la pubblicazione del DPCM 19 ottobre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 296 del 14-12-2021), si è provveduto a novellare parzialmente il precedente DPCM del 24 ottobre 2014, recante la «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese».
Ciò, anche in virtù del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e delle procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi d’identificazione elettronica, ai sensi dell'articolo 8, par. 3, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e, in particolare, l'articolo 1, comma 2 e il numero 2.4.1 (Disposizioni generali) del relativo allegato.
I dati personali raccolti, sono trattati e conservati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. n. 196/2003.
Accreditamento dei gestori dell'identità digitale– Si ricorda, anzitutto, che le modalità di richiesta di accreditamento, sono definite nei regolamenti attuativi adottati dall'Agenzia per l'Italia Digitale che possono contenere ulteriori criteri per l'accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni.
Al fine di ottenere l'accreditamento gli interessati devono:
Il gestore sostitutivo, previo invio all'Agenzia della dichiarazione di accettazione e recepimento di eventuali prescrizioni dell'Agenzia in ordine alle modalità del trasferimento e previa acquisizione del consenso degli utenti, subentra nella gestione delle identità digitali rilasciate dal gestore cessato e nella conservazione delle informazioni.
Il DPCM in commento, novellando l’articolo 12 del DPCM del 24 ottobre 2014, inserisce il comma 5-bis il quale prevede che, nel caso in cui, a seguito della cessazione dell'attività da parte di un gestore dell'identità digitale o della revoca del suo accreditamento, nessun altro gestore è disponibile a subentrare con le modalità precedentemente descritte, l'Agenzia, con determinazione del direttore generale recante anche prescrizioni in ordine alle modalità del trasferimento, provvede a ridistribuire le identità digitali rilasciate dal gestore cessato o revocato tra tutti gli altri gestori che subentreranno nella relativa gestione in misura proporzionale alla ripartizione percentuale, di tutte le identità SPID rilasciate alla data della cessazione o della revoca.
Accreditamento dei gestori di attributi qualificati– Per quanto concerne, infine, l’accreditamento dei gestori di attributi qualificati, rimane sostanzialmente tutto immutato rispetto a quanto previsto dall’articolo 16 del DPCM 24 ottobre 2014, tranne che per quanto stabilito dal comma 3, lett. d).
È adesso previsto, quindi, nella nuova formulazione della suddetta disposizione, che su richiesta degli interessati, sono accreditati di diritto i seguenti gestori di attributi qualificati: