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Il nuovo tirocinio professionale - Lo scorso mercoledì la Camera ha approvato la legge di riforma dell’ordinamento forense. Ora il testo è al vaglio del Senato, intanto sono emerse non poche novità. Tra le altre cose, un aspetto interessante del riordino dell’avvocatura è quello inerente il tirocinio. Il periodo di pratica professionale, infatti, avrà una durata di 18 mesi, potrà essere svolto in maniera compatibile al lavoro dipendente e dovrà essere oggetto di rimborso spese. Inoltre il tirocinante avrà l’opportunità di svolgere assistenza legale decorso un semestre dall’inizio dall’iscrizione al registro dei praticanti. In ogni caso, qualora si optasse per un tirocinio costituito dalla frequenza di corsi di formazione professionale, la durata sarà pari a 24 mesi, tali attività formative dovranno però essere erogate dagli Ordini territoriali o da associazioni interne alla categoria forense. Sarà altresì prevista la possibilità di interrompere la pratica per almeno sei mesi, ma nel caso si dovesse superare siffatta soglia, il praticante verrà cancellato dal registro potendo poi in seguito optare per una nuova iscrizione. Così come previsto dal D.P.R. di riforma degli ordinamenti professionali, anche i tirocinanti forensi potranno iscriversi al registro negli ultimi sei mesi di studio universitario. La pratica potrà essere svolta presso due avvocati qualora le consulenze di un solo professionista non fossero sufficienti a fornire la mole di pratica necessaria all’apprendimento. Nel caso il tirocinante fosse in possesso di un diploma ottenuto presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, ai fini della pratica verrà valutato per la durata di un anno.
Non è un rapporto di lavoro – Il testo approvato alla Camera ha chiarito che il periodo di tirocinio non può essere configurato alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato anche di natura occasionale. Ciononostante, entro i primi sei mesi, il dominus deve riconoscere al praticante un rimborso spese che vada a coprire tutti i costi sostenuti per conto dello studio. Decorso il primo semestre, si può pensare a versare al tirocinante un vero e proprio compenso, calcolabile sulla base dell’effettivo contributo al lavoro dello studio.
L’esercizio dell’attività – Come s’è detto, dopo i primi sei mesi di pratica il tirocinante può sostituire l’avvocato svolgendo l’attività professionale in sua vece. In questo caso le eventuali responsabilità ricadranno ovviamente sul dominus che è chiamato a controllare l’operato del praticante.
Abilitazione – Nel momento in cui viene deliberata l’iscrizione al registro, il soggetto è abilitato. L’abilitazione ha durata quinquennale, eccezion fatta per l’eventualità di una sospensione dall’esercizio dell’attività professionale.