10 ottobre 2011

Cndcec: alleggerite quote d’iscrizione e indennità dei consiglieri

Autore: Redazione Fiscal Focus

La riduzione di quota - Cambiano le disposizioni in materia di quote di adesione per quel che concerne gli iscritti agli Ordini aderenti al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. A deciderlo è stato proprio il Consiglio nazionale che, in virtù di quanto stabilito dalla lettera h) dell’articolo 29 in seno al dlgs. n. 139/2005, “determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli ordini territoriali; […]”. A ben vedere, la risoluzione in merito a modificare la quota d’iscrizione è stata intrapresa al fine di ridurre l’ammontare della stessa di circa il 10% rispetto alla somma richiesta nel 2011. Con l’intento di illustrare il procedimento assunto il 21 settembre scorso, il Consiglio presieduto da Claudio Siciliotti ha pubblicato l’informativa 67/2011 attraverso la quale si è resa nota l’estensione della modifica anche agli iscritti alle liste speciali, dunque non esclusivamente agli iscritti all’Albo. Nello specifico, partendo dalla quota correntemente versata pari a 180 euro, quella prevista per il 2012 con la contrazione del 10% sarà di 162 euro.

Le motivazioni – Cosa ha spinto il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a ridurre di circa 20 euro la propria quota d’iscrizione? La ragione di fondo emerge pur non dovendo retrocedere di molti passi a ritroso nel tempo, anzi la si può ben individuare nel momento economico che il nostro Paese e l’Europa, in genere, stanno vivendo. In un periodo ad alto tasso di criticità economica, circondati da Stati Ue con gravi default finanziari sulle spalle con in più un’evidente instabilità politica e un’esigenza di strategie con grosse componenti di austerità, il Consiglio nazionale non poteva stare a guardare procedendo con indifferenza secondo i propri tradizionali rapporti interni; a tal proposito, la scelta di dimostrare attenzione alle carenze economiche del Paese si è tradotta, tra le altre cose, proprio nella netta sforbiciata alla quota annuale, che certamente non solleverà il singolo iscritto da un onere immane, ma varrà come dimostrazione del desiderio degli Ordini di prendersi la propria parte nel carico delle rinunce che la situazione in corso richiede. “La decisione di tagliare del 10% la quota risponde all’esigenza di dare un segnale di sobrietà in un momento di obiettiva difficoltà del Paese – ha spiegato il leader dei commercialisti italiani, Claudio Siciliotti - La riduzione comporta tra i 2 e i 2,5 milioni in meno di spese. Per questo abbiamo deciso di rinunciare alla nuova campagna istituzionale d’immagine, avviata lo scorso anno”. E alla luce di quanto espresso dal presidente si giustifica anche la disposizione di contrarre sempre del 10% anche le indennità di carica dei consiglieri nazionali; tale strategia condurrà ad un risparmio aggiuntivo di circa 200.000 euro.

L’allegato dell’informativa - Oltre al provvedimento in merito alla riduzione della quota di iscrizione, l’informativa 67/2011 indica nel suo allegato 1 i criteri sui quali i singoli Ordini dovranno basarsi al fine di dedurre il totale di contributo previsto per il prossimo anno, in relazione alla soglia di iscritti che essi detengono al 31 dicembre 2011, anche se non è da escludere un possibile pareggiamento che potrebbe esser calcolato fra un anno in relazione agli iscritti al 31 dicembre 2012. Il documento relativo al calcolo del contributo dovrà esser compilato da Ogni ordine territoriale, quindi inoltrato per via elettronica alla sede centrale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili entro il 31 gennaio dell’anno prossimo.

Modalità e termini del pagamento – La riscossione delle quote versate dagli iscritti sarà affidata agli Ordini territoriali, i quali dovranno anche vigilare su eventuali fenomeni di morosità o evasione dell’onere. I versamenti della quota devono avvenire in due rate, la prima al 15 maggio 2012, mentre la seconda al 15 luglio 2012. Nell’informativa 67/2011, il Cndcec indicata, tra le altre cose, anche le coordinate bancarie alle quali indirizzare le singole quote. Qualora si riscontrino ritardi di grave intensità, con livelli di mora abbastanza alti, l’Ordine di appartenenza dell’iscritto può procedere alla sospensione dello stesso, in linea con quanto disposta all’articolo 54 del dlgs. n. 139/05, il quale determina anche i criteri di riammissione del moroso: ”1. il Consiglio dell’Ordine, osservate le forma del procedimento disciplinare, piò pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, al termine stabilito […]; 2. la sospensione è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell’Ordine quando l’iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute”.

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