27 luglio 2016

CNDCEC: DAL 1° GENNAIO 2017 SARÀ OPERATIVO IL NUOVO CODICE DELLE SANZIONI

Autore: ESTER ANNETTA

Lo scorso 30 giugno è terminata la pubblica consultazione, riservata agli Ordini territoriali, per la valutazione dell’idoneità del Codice delle Sanzioni predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dopo il varo del nuovo codice deontologico entrato in vigore il 1° marzo.

Obiettivo del testo – che, come ha dichiarato Giorgio Luchetta, Consigliere Nazionale delegato alla materia, ha accolto, in sede di pubblica consultazione, molte delle osservazioni suggerite dagli Ordini, a riprova di un operato ispirato alla condivisione degli intenti e, soprattutto, alla partecipazione democratica alla predisposizione di parametri di condotta indirizzati all’intera categoria – è quello di fornire al Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine, ovvero ai Collegi disciplinari nei quali esso è articolato, indicazioni unitarie ed uniformemente valide, per tutto il territorio nazionale, circa l’applicazione delle sanzioni comminabili per violazioni delle norme deontologiche.

Quanto ai contenuti operativi, il Codice si articola in un primo Titolo, contenente disposizioni di carattere generale, ed in un secondo Titolo dedicato alle sanzioni comminabili (ed ai loro criteri applicativi) in caso di violazione di specifiche violazioni del codice deontologico della professione.
L’ambito di applicazione delle sanzioni irrogabili – precisato nel primo Titolo – ricomprende, oltre agli iscritti ordinari (tanto ai singoli quanto alle società da essi costituite), anche gli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti ed i tirocinanti; il criterio applicativo delle stesse è quello della proporzionalità alla gravità della violazione ed alle conseguenze dannose che ne possano derivare, dovendosi all’uopo valutare circostanze oggettive (gravità del fatto) e soggettive (sussistenza del dolo e sua intensità; grado di colpa) oltre che il complessivo comportamento del professionista in relazione all’eventuale danno provocato (art. 4).

Nell’individuare, poi, le specifiche misure sanzionatorie (censura, sospensione e radiazione: artt. 5, 6 e 7) - commisurate al tipo di violazione commessa ed elaborate anche alla luce dell’esperienza maturata dalla giurisprudenza disciplinare - il testo precisa altresì le circostanze aggravanti e le attenuanti (artt. 8 e 9), sancendo pure l’obbligo di motivazione del provvedimento disciplinare (art. 10).

A seguito delle indicazioni recepite in sede di pubblica consultazione, a questo primo Titolo sono state apportate alcune precisazioni rispetto alla formulazione contenuta nel testo iniziale: riguardo all’ipotesi di archiviazione immediata del provvedimento sanzionatorio della censura, in ordine alla quale si è stabilito che debba essere motivata ed accompagnata dalla verbalizzazione di un richiamo all’interessato non avente natura di sanzione disciplinare, che tuttavia avrà valore di precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura; circa le aggravanti, ove alla recidiva è stata sostituita la previsione più ampia della reiterazione di comportamenti; relativamente alle attenuanti, ove è stato aggiunto il criterio dell’evidente errore commesso in buona fede ed è stata sostituita la sospensione alla radiazione per l’ipotesi in cui l’iscritto abbia tempestivamente riparato il danno arrecato oppure si sia attivato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose del suo operato, con conseguente riduzione.

Il secondo Titolo, nello specificare in dettaglio le singole ipotesi di violazione di norme deontologiche e le sanzioni corrispondenti, contempla: la violazione dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione (art.11); la violazione degli obblighi di integrità (art. 12), di obiettività (art. 13), di competenza, diligenza e qualità della prestazione (art. 14), di Formazione Professionale (art. 15), di indipendenza (art. 16), di riservatezza (art. 17), dei doveri relativi al comportamento professionale (art.18), dell’obbligo di copertura assicurativa per responsabilità professionale (art. 19); la violazione dei doveri connessi ai rapporti con i colleghi (art. 20), con i clienti (art. 21), con gli enti istituzionali di categoria (art. 22), con i dipendenti ed i collaboratori (art. 23), con i tirocinanti (art. 24); la violazione, da parte dei tirocinanti, dei doveri connessi al rapporto di tirocinio (art. 25); la violazione dei doveri connessi ai rapporti con altri soggetti (art. 26), per concludere con la violazione dei doveri inerenti la concorrenza (art. 27).

Anche a questo secondo Titolo alcune variazioni sono state introdotte a seguito dell’esito della pubblica consultazione, in particolare con riguardo ai casi di violazione dell’obbligo di formazione professionale, ove sono stati rivisti alcuni criteri di valutazione e comminazione della sanzione ed è stata altresì aggiunta come ipotesi sanzionabile il mancato conseguimento dei crediti formativi minimi riferiti a ciascun anno nonché a quelli relativi alle materie obbligatorie.
Una norma di chiusura infine ha chiarito che le disposizioni del Codice delle sanzioni si applicheranno ai procedimenti disciplinari avviati successivamente alla sua entrata in vigore, stabilita per il prossimo 1° gennaio 2017.
Nel definire il Codice delle sanzioni come “l’ideale completamento del nuovo Codice Deontologico in vigore dal 1° marzo di quest’anno” il Presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, ha ribadito l’auspicio che esso, promuovendo sul territorio nazionale un’applicazione uniforme dei provvedimenti sanzionatori in relazione alle medesime fattispecie, “ottemperi all’esigenza di favorire il rispetto effettivo, in sede di irrogazione della sanzione, dei principi di proporzionalità e gradualità nonché di eguaglianza e di parità di trattamento”.

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