2 aprile 2012

Cndcec: DM revisori contabili, punti e requisiti

Con l’informativa 28/2012 Siciliotti commenta il D.M e indica le modalità di risposta da parte degli Ordini
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il DM n. 23/2012 - Col titolo “Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario”, il 20 marzo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale n. 23/2012 del Ministero dell’Interno che dispone in materia di revisione dei conti negli enti locali. In particolare, il provvedimento firmato dal ministro Cancellieri, controfirmato dal collega Guardasigilli Severino, istituisce il registro al quale gli enti locali devono rivolgersi al fine di individuare dei revisori contabili competenti, tale elenco è curato dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Dicastero degli Affari interni. La pubblicazione del decreto ministeriale ha suscitato non poche critiche in seno alla governance del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, polemiche che sono state prontamente raccolte dal presidente Claudio Siciliotti e diffuse per mezzo dell’informativa n. 28 indirizzata ieri alla volta dei presidenti degli Ordini territoriali.

La richiesta di modifica - In sostanza, gli aspetti criticabili individuati dal presidente Siciliotti verranno convogliati agli organi competenti al fine di avanzare richieste di pronta modifica. Di base sta il fatto che i commercialisti e gli esperti contabili non sono pienamente tutelati da questi punti del provvedimento, pertanto l’auspicio è che le sedi preposte s’impegnino ad attuare uno sperato cambiamento di quelle disposizioni lesive per l’ordine.

I punti –Innanzitutto le prime critiche emergono per quel che concerne le modalità di inserimento nel registro dei revisori contabili. Il decreto ministeriale n. 23/2012 prevede che per entrare a far parte della lista bisognerà essere in possesso di determinati requisiti disposti nell’articolo 7 e che devono essere presenti nel curriculum del singolo professionista già da prima dell’entrata in vigore della disposizione. In sostanza, alla luce del suddetto articolo, per essere incluso nell’elenco il professionista dovrà inoltrare la propria richiesta in via telematica al Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno entro una data limite che verrà posta da un ulteriore avviso che il Dicastero provvederà sia a pubblicare in Gazzetta ufficiale che sul proprio portale online. E fin qui il Consiglio nazionale non ha nulla da obiettare, i problemi iniziano a insorgere nel momento in cui vengono stilati i requisiti necessari all’accesso. Ma andiamo con ordine nell’esposizione dei punti del decreto in modo da non generare ulteriori confusioni. Ora, Claudio Siciliotti nell’informativa n. 28/2012 spiega che per quel che concerne la prima fase dell’applicazione del decreto ministeriale, possono presentare entro il 4 aprile la richiesta presso un ente locale esclusivamente quei professionisti che non hanno mai presentato istanze affini in precedenza, vale a dire che non si siano mai candidati per il ruolo di revisore contabile. Tale primo requisito è indicato dall’articolo 4, co. 2, lettera a) del decreto. In merito al secondo, si dovrà fare riferimento all’articolo 3 co. 2, lettera b), che concerne i crediti formativi. Ora, posto che il professionista abbia i requisiti di cui sopra, per poter sperare che la propria candidatura venga presa in considerazione in questa prima fase applicativa deve essere in possesso di almeno 15 CFC conseguiti tra il 2009 e il 2011, mentre il problema non sussiste per la fase a regime durante la quale bastano 10 CFP annui erogati da attività formative svolte dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di concerto con il Ministero guidato dalla Cancellieri. Ritornando ai 15 crediti, gli argomenti e i temi che le attività formative volte al loro conseguimento dovranno svolgere saranno interne a queste macro aree: “C.2 ‘Revisione aziendale e controllo legale dei conti’; C. 7 ‘Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche’; D.1 ‘Diritto amministrativo’; D.7 ‘Diritto tributario’”. La maturazione dei crediti potrà avvenire anche in virtù “della partecipazione alle assemblee di approvazione del bilancio dell'Ordine ed i CFP riconosciuti dall'Ordine di appartenenza per lo svolgimento delle attività particolari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali previste nel regolamento per la FPC dell'Ordine”, spiega Siciliotti nell’informativa. Infine, l’acquisizione dei crediti potrà essere testimoniata anche da un’autocertificazione inoltrata nel momento della presentazione telematica dell’istanza di accesso all’elenco.

Le disposizioni del Cndcec – Con la recente informativa, oltre a sottolineare questi punti particolari, il presidente dei commercialisti e degli esperti contabili intende evidenziare che alla luce delle nuove disposizioni decade quanto diffuso per mezzo delle informative n. 53/2011 e 85/2011. Inoltre, siccome il triennio stabilito dal Ministero (2009-2011) non è speculare ai periodi formativi del Consiglio nazionale fissati dal Regolamento per la formazione professionale continua, risulta necessario che ciascun Ordine locale corra ai ripari proponendo offerte formative volte al conseguimento dei crediti di cui hanno esigenza i professionisti che vogliano candidarsi a svolgere la funzione di revisori contabili.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy