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Il tirocinante che ha compiuto il tirocinio presso l’allora Collegio dei Ragionieri dal 1993 al 1996, può sostenere l’esame di Stato, purché in possesso anche di uno dei titoli di studio richiesti dall’articolo 71, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 139/2005, per l’accesso all’esame, rispettivamente, da dottore commercialista (sezione A) e da esperto contabile (sezione B).
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 51 del 9 marzo 2022 con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in seguito ad un quesito pervenuto da un Ordine territoriale.
Quest’ultimo, infatti, aveva chiesto al CNDCEC se fosse possibile sostenere l’esame di Stato per un tirocinante che aveva compiuto il tirocinio presso l’allora Collegio dei Ragionieri dal 1993 al 1996, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 71 (rubricato “Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti”), del D. Lgs. n. 139/2005 (recante “Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”).
Il Consiglio Nazionale, in risposta, ha ricapitolato quanto disposto dal comma 4 del richiamato articolo 71, secondo il quale coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purché siano in possesso di:
Viene anche richiamato quanto disposto dal successivo comma 5, in virtù del quale coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione B dell'Albo, purché siano in possesso di:
In considerazione di quanto disposto dalle sopra citate disposizioni, quindi, secondo il Consiglio Nazionale, con riferimento al periodo di tirocinio effettuato sotto la vigenza dei previgenti ordinamenti, la legge configura in capo al soggetto in questione un vero e proprio diritto al riconoscimento del tirocinio svolto e al sostenimento dell’esame di Stato, purché sia in possesso anche di uno dei titoli di studio richiesti dai predetti commi dell’articolo 71 per l’accesso all’esame, rispettivamente, da dottore commercialista (sezione A) e da esperto contabile (sezione B).