Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha approvato, qualche settimana fa, un testo di un articolo (art. 26) sulla “Riammissione dei radiati e cessazione degli affetti delle sanzioni disciplinari” che è stato inserito nel Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale.
La riammissione all’albo - La riammissione all’albo o all’elenco dei professionisti radiati è disciplinata dall’art. 57 del Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005. Un professionista radiato dall’ albo può essere riammesso a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento dell’ordine che nello stesso periodo abbia avito una condotta irreprensibile. Dunque la radiazione potrebbe avere tempi perpetui salvo un comportamento attivo del soggetto che ne faccia valere i presupposti. Infatti il decorso del tempo garantisce l’azzeramento della sanzione disciplinare, e il comportamento irreprensibile del professionista assicura la meritevolezza alla riammissione tra i professionisti.
Il legislatore del 2005 - Nel 2005 l’art. 57 non ha voluto escludere forme e modi di riabilitazione o di cessazione degli effetti della sanzione, ma semplicemente non ha disciplinato tali casi, non preoccupandosi di quali sarebbero potute essere le conseguenze di provvedimenti istantanei e formali o temporali e sostanziali. I soggetti che sono stati destinatari di un provvedimento di censura o sospensione, per loro natura rispettivamente istantanei o temporanei, pur non essendo, per vessi prevista alcuna disciplina che consenta di rimuovere tale provvedimento, dalla storia disciplinare del professionista, rimangono per sempre incisi di tale provvedimento.
Conclusione illegittima - Tale conclusione risulta essere illegittima, infatti è di tutta evidenza dal punto di vista sostanziale, come una sanzione istantanea o al più transitoria potrebbe comportare un effetto più severo della massima sanzione, che viene emendata dopo un periodo di sei anni.
L’intervento del Consiglio - Vi è stata dunque la necessità di intervenire, dal punto di vista regolamentare in modo da graduare, come fatto positivamente per la sanzione nella normativa primaria, anche l’effetto della pena. L’ordinamento professionale del 2005 presenta una lacuna che il Consiglio Nazionale ha sanato applicando agli effetti dei provvedimenti di censura e sospensione, una disciplina graduata e progressiva meno gravosa per i censurati e i sospesi, rispetto a quella prevista per i casi di radiazione, attraverso l’inserimento di un articolo nel Regolamento per esercizio della funzione disciplinare territoriale.
La disparità di trattamento - Una interpretazione che ponesse ai destinatari della censura o della sospensione effetti sanzionatori più gravosi rispetto a quelli imposti ai radiati, sarebbe incostituzionale per irrazionale disparità di trattamento a danno di coloro che meriterebbero un trattamento più lieve per essere stata meno grave la loro mancanza.
In presenza della lacuna legislativa di cui sopra, il Consiglio ha ritenuto risolvere la situazione ricorrendo al comma 2 dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo il quale se un caso non può essere regolato da una precisa disposizione, ne da norme che regolano casi analoghi, si deve avere riguardo ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, che prevede la cessazione degli effetti delle sanzioni afflittive decorso un certo tempo generalmente in due o tre anni. (art. 87 del DPR 3/1957 – art. 179 C.P. commi 1 e ultimo – art. 1369 del D.lgs 15 marzo 2010 n. 66)