3 maggio 2013

CNDCEC: priorità alle attività formative

La formazione è tra i primi atti del nuovo Commissario straordinario del CNDCEC, approvati circa 2000 eventi formativi degli Ordini territoriali
Autore: Redazione Fiscal Focus

Le questioni in sospeso - Dopo l’insediamento del nuovo Commissario straordinario al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Giancarlo Laurini, il primo atto importante portato a compimento è stata l’approvazione degli eventi di formazione organizzati dagli Ordini territoriali, le cui richieste di accreditamento si aggirano intorno ai 2000 eventi. Il nuovo Commissario straordinario dovrà risolvere anche altre questioni emerse in queste ultime settimane come il finanziamento dell'attività dell'Istituto di ricerca di categoria (Irdcec), e la riattivazione dei procedimenti disciplinari.

Le priorità del Commissario straordinario - Ex presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, il nuovo Commissario del CNDCEC ha l’incarico di provvedere, fino all’insediamento del nuovo Consiglio, all’ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti, indipendentemente dall'andamento delle procedure giudiziarie in corso, relative alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale, e dallo svolgimento o meno di nuove elezioni, che restano assolutamente estranei al mandato ricevuto.

Accreditamento degli eventi formativi – Sono circa 2000 le richieste di accreditamento degli eventi di formazione presentate da parte degli ordini territoriali, i quali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 139/2005 e dal Regolamento per la formazione professionale continua, devono inviare preventivamente i programmi per le attività di formazione al Consiglio Nazionale per l’approvazione e la conseguente attribuzione dei crediti formativi.

La formazione professionale continua – L’inattività del Consiglio Nazionale e la mancata approvazione delle attività di formazione, avrebbe potuto costituire un serio problema per quanto concerne la formazione professionale dei commercialisti. Le attività di formazione sono necessarie per l’ottenimento dei crediti formativi obbligatori (90 nel triennio con un minimo di 20 per ogni anno). Il mancato raggiungimento della soglia di crediti prevista stando alle linee guida del Consiglio Nazionale è passibile di sanzioni disciplinari che possono arrivare dalla censura, fino alla sospensione (per sei mesi) per assenza totale di crediti nel triennio. Visto il commissariamento del Consiglio Nazionale (considerato quindi come caso eccezionale) è previsto dal Regolamento della formazione professionale continua che l’attribuzione dei crediti formativi possa essere effettuata anche dopo lo svolgimento della stessa, purché l’Ordine abbia preventivamente inviato la richiesta per l’accredito. Tuttavia con l’approvazione delle istanze presentate dagli Ordini i percorsi formativi sono stati convalidati dal Commissario, dopo il preventivo vaglio dell’ufficio preposto del Consiglio Nazionale.

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